L’agevolazione per l’acquisto di fondi agricoli (Ppc)

L’agevolazione fiscale per l’acquisto di fondi agricoli ha mantenuto la storica definizione di “piccola proprietà contadina” (Ppc), ma non dobbiamo lasciarci ingannare, perché in realtà oggi può essere utilizzata anche per l’acquisto di fondi agricoli di grande estensione.

Questa agevolazione consente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (iap) iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale (comprese le società agricole) di acquistare terreni agricoli pagando solo l’imposta catastale dell’1% sul prezzo pagato per la compravendita, mentre l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria si applicano nella misura fissa, anziché in percentuale sul prezzo. L’atto di compravendita e le relative copie sono inoltre esenti dall’imposta di bollo (art. 2, comma 4-bis, del DL 30 dicembre 2009, n. 194, inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2010 n. 25).

Dal primo gennaio 2023 le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina sono applicabili anche alle persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (iap). Lo prevede la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 110 ,della legge 29 dicembre 2022 n. 197) che rimuove così, almeno in parte, un ostacolo che rendeva più difficile l’acquisto agevolato di terreni agricoli da parte di chi non esercita ancora un’attività agricola, ma intende iniziarla. L’Inps, infatti, non consente l’iscrizione nella previdenza agricola a chi non ha ancora iniziato l’attività, ma per iniziare l’attività occorre disporre di una certa quantità di terreno agricolo, quindi ciò rappresenta un problema per chi intende iniziare una nuova attività in ambito agricolo. Oggi questo ostacolo irragionevole è scomparso, almeno per i giovani con meno di quarant’anni, che peraltro rappresentano la maggioranza dei soggetti intenzionati ad avvicinarsi per la prima volta all’agricoltura.

Le agevolazioni introdotte dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono in vigore dal 28 febbraio 2010.

A differenza di quanto era avvenuto ripetutamente negli anni precedenti, la legge 26 febbraio 2010, n. 25 non ha richiamato le originarie agevolazioni Ppc contenute nella legge 6 agosto 1954, n. 604, che da oltre cinquant’anni disciplinava la materia, con numerose proroghe.
Ciò significa che le agevolazioni Ppc introdotte dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 rappresentano una disciplina completamente nuova, come ha riconosciuto anche l’Agenzia delle entrate (risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E).

La legge 26 febbraio 2010, n. 25, dispone che “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, (…) gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. (…) I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.”.
Successivamente è stata eliminata la scadenza della nuova agevolazione Ppc, originariamente prevista per il 31 dicembre 2010.
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina sono dunque divenute definitive, dato che la legge non si è limitata a una proroga, ma ha soppresso il termine di scadenza (art. 1, comma 41, della legge 13 dicembre 2010, n. 220).

L’agevolazione Ppc è stata confermata anche a partire dal primo gennaio 2014, senza un termine, grazie a una norma che ha introdotto una specifica eccezione all’abrogazione generalizzata di tutte le agevolazioni sulle imposte di registro relative alla compravendita di immobili (art. 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole) possono dunque acquistare terreni agricoli e fabbricati pertinenziali pagando un’imposta dell’1%, mentre l’imposta di registro ordinaria per l’acquisto di terreni agricoli è attualmente fissata al 15%.
Dal primo gennaio 2014 sono state invece soppresse tutte le altre esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, anche se previste in leggi speciali (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104).

Sono dunque scomparse le agevolazioni per l’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di giovani agricoltori, mentre l’agevolazione per il compendio unico è rimasta applicabile soltanto agli acquisti a titolo gratuito (donazioni). E’ stata invece reintrodotta, dal primo gennaio 2017, l’agevolazione per l’acquisto di terreni agricoli in territorio montano da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali per arrotondamento della proprietà (art. 9, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601, riportato in vigore dall’art. 1, comma 47, della legge n. 232/2016).

Le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina si applicano ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, dunque anche alle società agricole.

Sono ammessi a godere delle agevolazioni soltanto gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. L’agevolazione, dunque, non può essere richiesta per l’acquisto di terreni edificabili (o comunque non agricoli), anche se l’acquirente intende destinarli all’attività agricola. L’agevolazione non si applica neppure agli atti a titolo gratuito, come le donazioni, né alle successioni a causa di morte.

La nuova norma fa espresso riferimento alle pertinenze dei terreni agricoli, quindi l’agevolazione si applica anche ai fabbricati rurali pertinenziali ai terreni agricoli, cioè con carattere strumentale alla coltivazione degli stessi.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che per fruire dell’agevolazione non è più necessario che ricorrano le condizioni precedentemente previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ovvero circostanza che l’acquirente dedichi abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro. Pertanto, non è più necessario richiedere all’ispettorato provinciale agrario il certificato (prima provvisorio e poi definitivo) che attesta la sussistenza dei requisiti al fine dell’applicazione del regime agevolato (Risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E). Il certificato, che già era stato escluso per gli imprenditori agricoli professionali, non è più necessario neppure per i coltivatori diretti. In entrambi i casi, la presenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa viene dichiarata dal coltivatore diretto o dall’imprenditore agricolo professionale direttamente nell’atto di acquisto.

L’Agenzia delle entrate ha espressamente riconosciuto che l’agevolazione Ppc può essere richiesta anche quando il socio conferisce in una società agricola i propri terreni agricoli (e fabbricati accessori), nonostante la lettera della legge faccia riferimento soltanto all’acquisto mediante atto di compravendita (Risoluzione 4 gennaio 2008 n. 3).

Recentemente l’agevolazione per la piccola proprietà contadina è stata estesa, per la prima volta, a favore di soggetti che non hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale, anche in mancanza dell’intenzione di acquisire tale qualifica.

Ricordiamo infine che per il solo anno 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, che richiedono l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, non si applicava l'imposta di registro fissa (art. 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

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