Società per l'esercizio della professione forense

La legge per la concorrenza 2017 ha stabilito nuove regole per l’esercizio della professione forense in forma societaria, introducendo l'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Si apre dunque la possibilità per gli avvocati di costituire società, anche di capitali o cooperative, per l’esercizio della loro attività, a cui possono partecipare anche soci non professionisti, nei limiti previsti dalla legge.

La disciplina specifica delle società costituite per l’esercizio della professione forense si differenzia dunque da quella dettata in via generale per le società tra professionisti (stp).

L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.

È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

Le società costituite per l’esercizio della professione forense devono avere le seguenti caratteristiche:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione dall'albo, a meno che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) gli amministratori devono essere in maggioranza soci avvocati (più precisamente, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati);

c) gli amministratori (i componenti dell'organo di gestione) non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta comunque fermo il principio della personalità della prestazione professionale.
L'incarico conferito alla società può pertanto essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali devono assicurare per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società costituite per l’esercizio della professione forense.

Le società costituite per l’esercizio della professione forense sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

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