L’accettazione tacita dell’eredità

Nella maggior parte dei casi, l’accettazione dell’eredità non è manifestata direttamente, con una dichiarazione nella quale si esprime la volontà di diventare erede. Manca dunque un’accettazione espressa dell’eredità. Si può allora verificare quella che viene definita dalla legge accettazione tacita dell’eredità.

Questa avviene quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).

L’esempio più evidente è la vendita di un bene ereditario, o comunque il compimento di un atto di disposizione su un bene compreso nell’eredità, come per esempio la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo. Solo l’erede, infatti, essendo divenuto proprietario dei beni che erano del defunto, è legittimato a venderli o ipotecarli. La legge stabilisce dunque che la vendita di un bene compreso nell’eredità equivale a esprimere tacitamente l’intenzione di accettare, e quindi di essere erede.

La Corte di Cassazione, andando contro l'opinione correntemente accettata, ha affermato che comporta accettazione dell'eredità anche la semplice richiesta della voltura catastale relativa ai beni immobili compresi nell'eredità, cioè l’intestazione a proprio nome degli immobili ereditari (Cass. 29 marzo 2005, n. 6574).

Sono state considerate forme di accettazione tacita dell’eredità il pagamento di debiti ereditari utilizzando danaro compreso nell’eredità, il conferimento di un mandato a compiere gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari, l’esercizio dell'azione di riduzione, l’impugnazione di disposizioni testamentarie, il ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione, la domanda giudiziale di divisione ereditaria, la riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al defunto.

Non è invece considerato accettazione tacita dell’eredità il pagamento di un debito del defunto con denaro proprio.

Ricordiamo invece che non costituisce accettazione tacita dell’eredità la presentazione della dichiarazione di successione, essendo questo un adempimento che la legge pone a carico anche di chi è soltanto “chiamato” all’eredità.

Anche la pubblicazione del testamento non costituisce accettazione di eredità, essendo un obbligo posto a carico di chiunque ne sia in possesso, e potendo essere richiesta anche da chi non è chiamato all’eredità.

L’accettazione tacita dell’eredità deve essere trascritta nei registri immobiliari, quando consegue a un atto notarile, come nel caso, molto frequente, della vendita di un bene ereditario da parte dell'erede. In questo caso, la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è importante per garantire la continuità delle trascrizioni, a tutela dell'acquirente, pertanto il notaio è obbligato a provvedervi, a spese dell'erede.

La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è connessa anche alla figura dell'erede apparente.



Altri modi di diventare erede:


L’accettazione espressa dell’eredità

L’accettazione con beneficio di inventario

L’acquisto dell’eredità senza accettazione

L’erede o legatario apparente

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