L’iscrizione previdenziale e assistenziale

L’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola dell’INPS è condizione essenziale per ottenere l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina. E’ inoltre espressamente richiesta l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola per la richiesta delle agevolazioni fiscali sull’acquisto di fondi agricoli da parte di chi non ha ancora ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ma ha soltanto presentato la domanda all'ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione, a condizione che la qualifica sia ottenuta entro ventiquattro mesi (art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99).
A differenza di quanto previsto dalla legge per la qualifica di imprenditore agricolo professionale, che può anche essere conseguita successivamente all’atto di acquisto del fondo agricolo, purché prima dell’acquisto sia stata presentata la domanda all’ufficio regionale competente, l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola deve sempre avvenire prima della stipula dell’atto di acquisto del fondo agricolo.
E’ essenziale, dunque, che chi vuole avvalersi della possibilità di richiedere le agevolazioni “sotto condizione” del successivo ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, oltre a presentare la relativa domanda all’ufficio regionale competente, faccia in modo di ottenere immediatamente l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola dell’INPS. Le norme fiscali, infatti, non consentono l’applicazione delle agevolazioni in seguito alla semplice presentazione della domanda di iscrizione all’INPS. E’ necessario avere ottenuto l’iscrizione INPS prima della stipula dell’atto di acquisto del fondo agricolo.
Ciò può essere un problema, perché l’INPS normalmente non accetta l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola da parte di chi non ha già in corso un’attività agricola. D’altra parte, chi sta per acquistare un fondo agricolo può anche non essere già un agricoltore, e avere intenzione di iniziare l’attività agricola dopo l’acquisto, proprio sul fondo acquistato. E’ per questo che la legge di riforma dell’impresa agricola ha introdotto la possibilità di applicare provvisoriamente le agevolazioni fiscali anche all’acquisto di terreni da parte di chi non ha ancora ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbia già presentato la domanda all'ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione; la qualifica deve essere ottenuta entro ventiquattro mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni. La legge richiede però che l’acquirente sia già iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale agricola dell’INPS.
Per risolvere questo problema è intervenuto il Direttore Generale dell’INPS con una circolare, disponendo che “le Sedi devono iscrivere con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla Regione, comprovante solo l’avvenuta presentazione della domanda” per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Circolare INPS del 24 marzo 2006, n. 48). La circolare prevede inoltre che “Costoro saranno cancellati ab origine dalla gestione previdenziale se dopo 24 mesi dalla data di presentazione della citata istanza alla Regione - o dopo il diverso termine stabilito dalla Regione - non risultino in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione”.
L’INPS ha dunque introdotto la formula di “iscrizione con riserva”, per consentire l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola a chi non è ancora in possesso dei requisiti per l’iscrizione, ma dimostra di avere presentato alla Regione competente la domanda per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Naturalmente, trattandosi di iscrizione con riserva, sarà cancellata se entro il termine previsto dalla legge, ordinariamente di ventiquattro mesi, il soggetto non ottiene l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte della Regione competente.
Purtroppo, però, non sempre le sedi periferiche dell’INPS tengono conto di questa circolare. E’ infatti capitato di veder negare l’iscrizione, sia pure con riserva, a chi non ha già in corso un’attività agricola, in contrasto con quanto previsto dalla legge e dalla circolare del direttore generale dell’INPS. In questo caso occorre trovare un modo per iniziare l’attività agricola prima dell’acquisto del terreno, magari stipulando provvisoriamente un contratto di affitto.

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