Prima casa, proroga parziale delle agevolazioni per i giovani

Le agevolazioni per l'acquisto di prima casa "under 36" che prevedono l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al credito di imposta per l’IVA e all’esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine, si applicano ancora nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, è stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo di compravendita sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
Questa disposizione è stata inserita nell'ambito della conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), avvenuta con la legge 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28 febbraio 2024, n. 49 ed entrata in vigore il 29 febbraio 2024), che ha introdotto i commi 12-terdecies e 12-quaterdecies nell’art. 3, prorogando così le agevolazioni “prima casa”, previste dall’art. 64, commi 6, 7 e 8, del d.l. 73/2021.
Non si tratta, dunque, di una vera e propria proroga generalizzata, perché potrà usufruire dell'agevolazione solo chi aveva registrato il contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023. Solo in questo caso le agevolazioni potranno applicarsi all’atto definitivo di compravendita stipulato entro il 31 dicembre 2024.
Per gli atti definitivi «stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 è attribuito agli acquirenti un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute, utilizzabile nell’anno 2025.
Ricordiamo che le agevolazioni per l'acquisto di prima casa cosiddette "under 36" prevedono che l’acquisto della prima casa non di lusso (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, sia esente dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. L’esenzione si applica all’acquisto della proprietà oppure della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, e si estende anche alle pertinenze della prima casa.
Per gli atti soggetti a iva, questa deve essere regolarmente versata, ma l’acquirente ha diritto a un credito d'imposta di corrispondente importo, che potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce successivamente presentati, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.
In presenza dei requisiti sopra indicati è inoltre prevista l’esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, normalmente applicata nella misura dello 0,25%, sui mutui stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione. A tal fine deve essere inserita nell’atto di finanziamento una specifica dichiarazione della parte mutuataria circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Gli stessi soggetti aventi diritto alle agevolazioni possono usufruire di un'innalzamento della garanzia prestata dal Fondo di garanzia per la prima casa fino all'80% dell'importo del mutuo.

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