L’acquisto dell’eredità senza accettazione

L’accettazione dell’eredità può avvenire in forma espressa o tacita. E’ però possibile diventare erede anche senza fare nulla.
La legge, infatti, richiede che i potenziali eredi che sono in possesso di beni compresi nell'eredità decidano rapidamente cosa vogliono fare. Questo per evitare che possano continuare a godere del patrimonio ereditario senza assumere formalmente la qualità di erede, e dunque senza pagare i debiti del defunto.
Non importa a quale titolo il chiamato possiede i beni ereditari, né se egli ne aveva già il possesso prima dell’apertura della successione. Ricordiamo inoltre che per possesso dei beni non si intende necessariamente il possesso di tutti i beni ereditari, è sufficiente il possesso di un solo bene compreso nel patrimonio del defunto, anche per un periodo di tempo molto breve (Cass. n. 11018/2008).
Se il potenziale erede è in possesso di uno o più beni che appartenevano al defunto (come avviene normalmente per i familiari che vivevano con lui) ha solo tre mesi di tempo, dopo la morte, per decidere.
Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o da quando ha avuto notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine ha cominciato l’inventario, ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice (è la cosiddetta accettazione presunta dell’eredità).
Una volta compiuto l'inventario, il chiamato che non ha ancora dichiarato di accettare l’eredità con beneficio di inventario ha quaranta giorni dal compimento dell'inventario per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità, e trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve necessariamente fare l’inventario anche se intende rinunciare all’eredità prima del decorso dei tre mesi dall’apertura della successione (Cass. n. 5862/2014, Cass. n. 4845/2003 e Cass. n. 7076/1995).
Secondo questa interpretazione, il chiamato all’eredità che è a qualunque titolo nel possesso di beni ereditari, anche se ha già deciso di rinunciare all’eredità, dovrebbe prima fare l’inventario e poi formalizzare la rinuncia, il tutto entro tre mesi dall’apertura della successione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “le norme che disciplinano la rinuncia alla eredità (artt. 519 e segg. cod. civ.) debbono essere coordinate con quella dell'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l’eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa” (Cass. n. 7076/1995).
Chi è in possesso dei beni ereditari, dunque, deve prima fare l’inventario, e poi manifestare la volontà di rinunciare all’eredità, il tutto entro i tre mesi dalla morte.
Questa interpretazione, che si basa sulla formulazione degli articoli 485 e 519 del codice civile, va contro la prassi consolidatasi nel tempo, e la precedente interpretazione della stessa Corte di Cassazione, che consentiva al chiamato all’eredità in possesso dei beni di rinunciare all’eredità entro tre mesi dalla morte anche senza aver fatto l’inventario.
La redazione dell’inventario è un’attività spesso complicata e richiede di sostenere dei costi che non appaiono giustificati per chi ha già deciso di rinunciare all’eredità. Si tratta, infatti, di sostenere delle spese per non avere nulla.
La posizione assunta dalla Corte di Cassazione si spiega però con la necessità di tutelare i creditori del defunto, che potrebbero essere danneggiati dal possesso dei beni ereditari da parte di chi non assume la qualità di erede, e dunque non è responsabile del pagamento dei debiti ereditari.
Ricordiamo che l’acquisto della qualità di erede si verifica anche se il chiamato non dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario, o di rinunziarvi, nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario. E’ considerato erede anche chi ha dichiarato di accettare l’eredità con beneficio di inventario e non ha fatto l’inventario entro i tre mesi successivi (salvo proroga).
Un’altra ipotesi di acquisto della qualità di erede contro la volontà del chiamato è infine quella prevista come sanzione per i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, i quali decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia (art. 527 c.c.). In questo modo, infatti, essi rispondono dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio, e la sottrazione o l’occultamento dei beni ereditari risulta pertanto inutile.


Altri modi di diventare erede:


L’accettazione espressa dell’eredità

L’accettazione tacita dell’eredità

L’accettazione con beneficio di inventario

L’erede o legatario apparente

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