Nuove agevolazioni per i giovani imprenditori agricoli

I giovani imprenditori agricoli sono oggi destinatari di numerose agevolazioni, destinate a favorire il ricambio generazionale e il consolidamento delle imprese agricole dirette o partecipate da giovani.
La legge 15 marzo 2024, n. 36, definisce come "impresa giovanile agricola" o "giovane imprenditore agricolo" le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il titolare è un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
b) nel caso di società di persone e di società cooperative, almeno la metà dei soci è costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti (sono comprese le cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento della propria attività, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228);
c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale è sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione sono composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti (art. 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36).

È importante tenere presente che, secondo la definizione fornita dalla legge, l’impresa agricola giovanile deve svolgere esclusivamente le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ovvero l’attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse alle stesse. Ciò introduce, per le sole agevolazioni introdotte dalla suddetta legge, una limitazione ulteriore rispetto a requisiti ordinariamente richiesti per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, che deve dedicare alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, e ricavare dalle attività agricole almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
L’esercizio non prevalente di altre attività, non connesse all’attività agricola, consente di ottenere la qualifica imprenditore agricolo professionale, ma non di godere delle nuove agevolazioni previste per i giovani imprenditori agricoli dalla legge 15 marzo 2024, n. 36.
Anche per le società agricole il requisito, previsto dalla legge 15 marzo 2024, n. 36, di esercitare esclusivamente l’attività agricola (e le attività connesse) costituisce una penalizzazione rispetto alla definizione di società agricola di cui all’art. 2 del d.lgs. 99/2004, che consente alla società agricole di svolgere anche altre attività, oltre a quelle descritte all’articolo 2135 c.c., pur se marginalmente. Tale norma prevede infatti che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempre che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il dieci per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole ordinarie del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917). Ricordiamo anche che, secondo alcune sentenze di merito, l’elencazione contenuta nell’art. 2 del d.lgs. 99/2004, potrebbe anche non essere tassativa, ma rappresentare un principio generale, consentendo l’esercizio di altre attività a condizione che i ricavi derivanti da queste siano inferiori al dieci per cento di quelli derivanti dall’attività agricola (CTP Forlì-Cesena, 9 maggio 2022, n. 95; CTP Forlì 15 aprile 2019, n. 116/1/2019).

Per i giovani imprenditori agricoli (come definiti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36), aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistano o permutano terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente (legge 15 marzo 2024, n. 36, art. 7).
Questa agevolazione si cumula con quelle già esistenti, e in particolare con quella per la piccola proprietà contadina, riducendo l’aliquota dell’imposta catastale allo 0,60% e le imposte fisse di registro e ipotecarie a 120 euro ciascuna.
Per chi non volesse applicare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, l’imposta di registro è ridotta al 5,4% (con un minimo 600 euro) e le imposte fisse ipotecarie e catastali a 30 euro ciascuna.

Ricordiamo infine che le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1 %) sono oggi applicabili anche all’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli (e relative pertinenze) da parte di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (iap).
Lo prevede la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 110 ,della legge 29 dicembre 2022 n. 197) che rimuove così, almeno in parte, un ostacolo che rendeva più difficile l’acquisto agevolato di terreni agricoli da parte di chi non esercita ancora un’attività agricola, ma intende iniziarla. L’Inps, infatti, non consente l’iscrizione nella previdenza agricola a chi non ha ancora iniziato l’attività, ma per iniziare l’attività occorre disporre di una certa quantità di terreno agricolo, quindi ciò rappresenta un problema per chi intende iniziare una nuova attività in ambito agricolo.
Oggi questo ostacolo irragionevole è scomparso, almeno per i giovani con meno di quarant’anni, che peraltro rappresentano la maggioranza dei soggetti intenzionati ad avvicinarsi per la prima volta all’agricoltura.

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