Le polizze sulla vita

L’assicurazione sulla vita

Le polizze assicurative sulla vita si prestano ad essere utilizzate, a determinate condizioni, sia per la protezione del patrimonio (con un’importante funzione previdenziale), sia nell’ambito della pianificazione del passaggio generazionale e della successione in genere.
Il contratto di assicurazione sulla vita (che rientra tra le polizze di ramo I, assicurazioni sulla durata della vita umana) prevede che la compagnia assicuratrice, a fronte del pagamento di un premio in denaro (che può essere versato ratealmente o in un’unica soluzione), versi una somma di denaro al verificarsi di un determinato evento correlato alla vita dell’assicurato, e in particolare la morte, oppure il raggiungimento di una determinata età (art. 1919 del codice civile). Le polizze sulla vita possono essere temporanee o a vita intera.
In caso di morte dell’assicurato (“caso morte”), la somma concordata viene versata al beneficiario indicato dal contraente. Il beneficiario può essere designato dal contraente direttamente nel contratto di assicurazione, con una successiva comunicazione scritta fatta all’assicuratore, oppure in un testamento (art. 1920 del codice civile). La revoca o la modifica dell’indicazione del beneficiario può avvenire nelle stesse forma.
E’ anche possibile che i beneficiari siano indicati genericamente come “gli eredi”, oppure anche “gli eredi legittimi” o “gli eredi testamentari”. In caso di indicazione degli eredi legittimi, i beneficiari saranno esclusivamente gli eredi designati dalla legge, anche in presenza di un testamento che nomina eredi altri soggetti. Se invece sono indicati come beneficiari gli eredi testamentari, questi avranno diritto a incassare l’importo dell’assicurazione, anche se nel testamento non si fa espresso riferimento alla polizza sulla vita.
Il contratto di assicurazione sulla vita può prevedere il versamento di una determinata somma al beneficiario al raggiungimento di una determinata età (“caso vita”). In questo caso, il beneficiario del contratto è lo stesso contrente, e si ritiene pertanto che la polizza sulla vita svolga una funzione previdenziale, cioè sia destinata a garantire al contraente un reddito integrativo della pensione. Il contratto può precedere che la somma spettante al contraente sia versata in un’unica soluzione, oppure sotto forma di rendita vitalizia. Negli ordinari contratti di assicurazione sulla vita l’importo spettante al contraente per il caso vita è predeterminato, pertanto la compagnia assicuratrice si assume sia il rischio demografico (legato alle probabilità statistiche di vita dell’assicurato) sia il rischio finanziario (dipendente dall’investimento dei premi versati dall’assicurato, che devono essere investiti dalla compagnia a proprio rischio). Il contratto può comunque prevedere una forma di rivalutazione del capitale, e anche il collegamento con l’andamento di titolo indici sottostanti (nelle cosiddette polizze “linked”, che possono pertanto avere anche una finalità di investimento finanziario).


Impignorabilità e insequestrabilità

In virtù della loro funzione previdenziale, le polizze sulla vita sono caratterizzate da impignorabilità e insequestrabilità.
La legge dispone che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, dunque sono impignorabili ed insequestrabili. Sono però fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (azione revocatoria) e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni. (art. 1923 c.c.).
I creditori del contraente possono, dunque, far valere i propri diritti (esercitando l’azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti) sulla somma dovuta dalla compagina assicuratrice soltanto fino all’importo dei premi pagati dal contraente, e non sull’intera somma. Anche ai fini di determinare l’eventuale lesione dei diritti di legittima, si deve tenere conto soltanto della somma dei premi pagati dal contraente, e non della somma che viene liquidata al beneficiario dalla compagnia assicuratrice.
La giurisprudenza ha precisato che l’impignorabilità e insequestrabilità riguarda soltanto la disciplina civile e non la responsabilità penale, in presenza della quale è possibile il sequestro preventivo (si veda, per esempio, Cass. 6 maggio 2014, n. 18736, relativa a un ipotesi di evasione fiscale, e Cass. 2 maggio 2007, n. 16658). La Corte di Cassazione ritiene inoltre che l’impignorabilità ed insequestrabilità della polizza sulla vita si applichi anche in caso di fallimento (Cass. 31 marzo 2008, n. 8271).
Ricordiamo però che l’impignorabilità e insequestrabilità è stata recentemente messa in discussione dalla giurisprudenza per quelle polizze che, pur presentandosi nella forma di assicurazione sulla vita hanno in realtà un prevalente contenuto finanziario, nelle quali cioè la finalità di investimento prevale su quella previdenziale. Ciò non significa che tutte le polizze con un contenuto finanziario siano pignorabili, ma chi vuole avvalersi di questo beneficio deve prestare attenzione alle caratteristiche del prodotto che sottoscrive.
Nell’ottica della protezione del patrimonio è pertanto essenziale individuare il giusto prodotto assicurativo, che consenta, pur in presenza di un contenuto finanziario, di mantenere la prevalenza della finalità previdenziale e assicurativa, da cui discende il beneficio dell’impignorabilità e insequestrabilità. Per questo è importante l’assistenza di un consulente finanziario qualificato.


Estraneità alla successione

Le somme dovute dalla compagnia assicuratrice al beneficiario in caso di morte dell’assicurato non sono comprese nell’asse ereditario, poiché spettano al beneficiario per diritto proprio, quindi non rientrano nella successione.
Ciò consente, in alcuni casi, di utilizzare questo strumento nell’ambito della pianificazione successoria, in particolare per chi vuole attribuire, dopo la propria morte, un capitale a determinati soggetti senza correre il rischio dell’impugnazione per lesione dei diritti di legittima degli eredi necessari. Teniamo presente, però, che l’esclusione dall’asse ereditario può essere contestata per le polizze a contenuto prevalentemente finanziario, soprattutto in caso di lesione dei diritti di legittima (in particolare dei figli e del coniuge).
Un altro vantaggio delle polizze sulla vita è rappresentato dal fatto che le somme dovute dalla compagnia assicuratrice al beneficiario in caso di morte dell’assicurato (polizze “caso morte”), proprio perché non comprese nell’asse ereditario, e spettano al beneficiario per diritto proprio, non sono soggette all’imposta di successione (art. 12, lettera c, del d.lgs. 30 ottobre 1990, n. 346). Questo rappresenta un aspetto rilevante soprattutto quando il beneficiario non può godere di alcuna franchigia e sarebbe soggetto, nell’ambito della successione, all’aliquota più alta, attualmente pari all’8% (come avviene, per esempio, nell’ambito delle famiglie di fatto), ma anche per i parenti più stretti, quando la franchigia è stata già erosa da donazioni fatte in vita, o si prevede che sarà interamente utilizzata per altri beni compresi nell’asse ereditario.
I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Ricordiamo però che nel caso delle polizze che, oltre a coprire il rischio demografico, presentano una componente finanziaria (polizze rivalutabili, multiramo, linked) si applica un’imposta sostitutiva delle imposte su redditi, calcolata sulla differenza tra l’importo percepito dal beneficiario e la somma dei premi pagati.


Le polizze linked

Oggi sono disponibili numerose forme di polizza sulla vita. In particolare, esistono polizze con un contenuto (in tutto o in parte) finanziario, che si prestano ad essere utilizzate per una finalità di investimento del patrimonio (anche nelle forme più avanzate di private insurance). Si tratta delle polizze di ramo III, ovvero assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.
Questi prodotti sono normalmente definiti polizze linked, e prevedono solitamente il pagamento del premio in un’unica soluzione alla sottoscrizione del contratto. L’espressione “linked” (che significa letteralmente “collegato”) indica un collegamento fra la somma di denaro a cui avrà diritto l’assicurato e l’andamento di certi titoli o indici sottostanti. I sottostanti possono essere quote di fondi investimento o Sicav (“unit linked”) oppure indici di borsa (“index linked”). La variabilità degli elementi sottostanti introduce un elemento di rischio a carico dell’assicurato.
La giurisprudenza ha recentemente messo in discussione l’impignorabilità e insequestrabilità delle polizze che, pur presentandosi nella forma di assicurazione sulla vita hanno in realtà un prevalente contenuto finanziario, nelle quali cioè la finalità di investimento prevale su quella previdenziale. L’equiparazione della polizza a un prodotto finanziario può anche comportare conseguenze sul piano successorio, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni sull’eventuale lesione del diritto di legittima degli eredi necessari (in particolare dei figli e del coniuge), quando viene indicato come beneficiario un altro soggetto.
Ricordiamo infatti che nelle ordinarie polizze sulla vita, la compagnia assicurativa si assume, oltre al rischio demografico (legato alle probabilità statistiche di vita dell’assicurato), anche il rischio finanziario (dipendente dall’investimento dei premi versati dall’assicurato, che non incide sull’importo dovuto al beneficiario al termine del contratto). Nelle polizze linked, invece, è l’assicurato che sostiene, in tutto o in parte, il rischio finanziario collegato all’andamento degli investimenti, beneficiando del risultato positivo, ma anche subendo le conseguenze dell’eventuale risultato negativo. Le polizze linked hanno infatti una finalità ulteriore rispetto ai contratti di assicurazione sulla vita. L’obiettivo del contraente non è soltanto quello di conseguire un capitale o una rendita al termine del rapporto assicurativo, ma anche quello di massimizzare l’investimento. La sottoscrizione di una polizza di questo genere implica pertanto un certo grado di rischio, che può essere maggiore o minore in base agli strumenti finanziari nel quale si investe.
Non si può però ritenere che tutte le polizze linked siano prodotti prevalentemente finanziari. Bisogna valutare caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del rapporto che si instaura fra le parti. Per esempio, si può distinguere fra polizze linked garantite, polizze linked parzialmente garantite e polizze linked pure. Nel primo caso la restituzione del capitale da parte dell’impresa assicurativa è effettivamente garantita (pertanto la natura assicurativa-previdenziale del contratto difficilmente può essere negata). In altri casi la previsione contrattuale può essere nel senso della restituzione di una parte del capitale investito, oltre a una maggiore somma eventuale in relazione all’andamento degli investimenti effettuati. Occorre dunque valutare se l’elemento assicurativo è prevalente rispetto a quello finanziario. Nelle polizze linked pure, invece, la corresponsione di un capitale non è affatto certa, in quanto dipende dall’andamento del titolo sottostante. In caso di insolvenza dei soggetti emittenti, il valore della polizza può addirittura azzerarsi. La funzione della polizza cessa dunque di essere previdenziale, per divenire esclusivamente finanziaria.
Un’altra distinzione riguarda quelle polizze linked che consentono al contraente di intervenire direttamente nella gestione quotidiana del patrimonio, con precise istruzioni al gestore dei fondi, andando ben oltre la mera indicazione di una strategia generale (più o meno prudenziale o aggressiva). Queste polizze saranno facilmente considerate dai giudici come prodotti finanziari, analoghi nella sostanza ai fondi di investimento, e non come contratti di assicurazione.
Risulta pertanto essenziale individuare il giusto prodotto assicurativo, che consenta, pur in presenza di un contenuto finanziario, di mantenere la prevalenza della finalità previdenziale e assicurativa. Per questo è sempre importante l’assistenza di un consulente finanziario qualificato.

Altre informazioni:

Polizze vita, niente vantaggi per i prodotti finanziari

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