Le agevolazioni prima casa nella successione e nella donazione

Anche nella successione o nella donazione è possibile chiedere le agevolazioni per la prima casa.
Se almeno uno degli eredi o donatari intende destinare a propria abitazione principale il fabbricato ricevuto in successione o donazione, e sono presenti i requisiti previsti dalla legge sulla prima casa, le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte a 400 euro complessivi, indipendentemente dal valore dell'abitazione. L’agevolazione si applica solo agli immobili oggettivamente destinati a essere utilizzati come abitazione, a condizione che non siano classificati come abitazioni di lusso. L’immobile deve essere situato nel Comune di residenza dell’erede o donatario, oppure in quello in cui egli svolge la propria attività di lavoro. Può trovarsi anche in un altro Comune, purché egli si impegni a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni. Sono inoltre previsti altri due requisiti. Anzitutto, l’erede o donatario non deve essere proprietario (neppure in comunione con il coniuge) né usufruttuario di un’altra abitazione situata nello stesso Comune di quella ereditata. Inoltre non deve essere proprietario né usufruttuario di un’altra abitazione, ovunque essa si trovi, che sia già stata acquistata usufruendo delle agevolazioni per la prima casa.
Quando ci sono più eredi e più immobili, ciascuno può chiedere le agevolazioni prima casa su un'abitazione, e per ciascuno di essi l'agevolazione si applica all'intera unità immobiliare, anche se il beneficiario è proprietario solo di una quota o è titolare di un diritto reale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può chiedere l'agevolazione anche se la casa è utilizzata dal coniuge del defunto, che mantiene per legge il diritto di abitazione anche quando rinuncia all'eredità (risoluzione n. 29/E del 25 febbraio 2005).
Ricordiamo comunque che il semplice fatto di aver richiesto l'agevolazione per la successione o la donazione non preclude la possibilità di ottenere nuovamente le agevolazioni per la prima casa nell'ipotesi in cui si acquisti in un momento successivo un'altra abitazione, come ha espressamente chiarito l'Agenzia delle Entrate. In caso di ulteriore acquisto per successione o donazione, invece, chi ha già fruito dell’agevolazione non può goderne nuovamente, a meno che il trasferimento abbia ad oggetto quote di comproprietà dello stesso bene (circolare n. 44/E del 7 maggio 2001).

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