Rivalutazione delle partecipazioni sociali

La rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali può avvenire entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del primo gennaio dell'anno in corso. Questa agevolazione è stata resa permanente, senza più necessità di proroga annuale, a partire dal primo gennaio 2025.

L’imposta sostitutiva da pagare per la rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie è aumentata dal 18% al 21% dal primo gennaio 2026 (art. 1 comma 144 della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
A seguito di questo ulteriore aumento, l’aliquota prevista per la rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie si è avvicinato all’aliquota (26%) dell’imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza realizzata in caso di trasferimento di partecipazioni societarie, corrispondente alla differenza tra valore di realizzo e valore fiscale.
Ricordiamo infatti che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali da parte di persone fisiche, siano esse qualificate o non qualificate, sono ordinariamente tassate con l’aliquota del 26% a titolo di imposta, dunque non si applica più il regime progressivo IRPEF.
Ciò impone di eseguire un preciso calcolo di convenienza sull’opportunità di rivalutare le partecipazioni societarie prima della loro cessione, poiché potrebbe essere più conveniente pagare il 26% sulla plusvalenza realizzata invece che pagare il 21% sull’intero valore rivalutato della partecipazione. In pratica, la rivalutazione risulta conveniente solo se il prezzo di cessione della partecipazione è superiore di 5,2 volte il valore di carico fiscale.

Non c'è più distinzione tra le partecipazioni "qualificate", cioè che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (art. 67, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 917/1986) e quelle "non qualificate" (art. 67, comma 1, lettera c-bis), per le quali in precedenza era prevista un'aliquota differenziata.

Per avvalersi dell'agevolazione, entro il 30 novembre occorre asseverare la perizia e pagare l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione).

La data a cui deve fare riferimento la perizia è fissata al primo gennaio. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi era titolare delle partecipazioni al primo gennaio, e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data.

Il valore su cui si paga l'imposta sostitutiva è assunto come valore iniziale delle partecipazioni al momento della vendita. Ciò significa che se la vendita avviene entro breve tempo, senza che sia aumentato ancora il valore, non c’è alcuna plusvalenza.

Per godere dell'agevolazione occorre far predisporre una perizia giurata di stima del valore di mercato delle partecipazioni al primo gennaio. La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili.

Il perito deve giurare la perizia davanti a un notaio entro il 30 novembre. In alternativa, il giuramento può avvenire in tribunale. Entro la stessa data il titolare delle partecipazioni deve versare l'imposta sostitutiva. E' ancora possibile dilazionare l'imposta in tre anni, pagando un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima. Nel caso delle partecipazioni sociali la perizia può essere giurata anche dopo la vendita delle partecipazioni, purché entro il 30 novembre.

Ricordiamo che chi aveva già in precedenza rivalutato le partecipazioni può rivalutarle ancora, detraendo dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'imposta sostitutiva già pagata in precedenza. In passato, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto già pagato.

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