L’Agenzia delle entrate, rispondendo ai dubbi sollevati negli ultimi giorni dagli operatori, ha chiarito che devono intendersi sospesi i termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni (Agenzia delle entrate, Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E).
Risultano dunque sospesi anche i termini per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali contratti preliminari dovranno essere registrati entro il 30 giugno 2020.
In mancanza di una diversa indicazione da parte dell’Agenzia delle entrate, sembra che sia comunque necessario eseguire il versamento dell’imposta di registro nell’ordinario termine di legge (cioè entro 20 giorni dalla sottoscrizione), poiché la norma prevede che sono sospesi gli adempimenti tributari “diversi dai versamenti”. Occorre dunque procedere, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, al versamento dell’imposta, mentre il contratto potrà essere presentato all’Agenzia delle entrate per la registrazione entro il 30 giugno 2020.
La sospensione del termine si applica anche alla registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica, ma per gli atti notarili dobbiamo ricordare che la registrazione con modello unico telematico avviene contestualmente all’esecuzione delle formalità di trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, che devono comunque essere eseguite tempestivamente.
Secondo la previsione di cui all’articolo 62 del Decreto «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».
Data l’ampia formulazione normativa, motivata anche dall’esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale, la predetta disposizione comprende anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro o TUR).
Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione:
a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4 del TUR;
b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.
Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la sospensione si applica a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.
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