La detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico

Le persone fisiche che sostengono spese per la ristrutturazione edilizia di abitazioni, o parti comuni di edifici residenziali, hanno diritto a una detrazione dall'imposta sul reddito (Irpef). Dal 1° gennaio 2012 questa agevolazione è "a regime", cioè non ha più una scadenza prefissata.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (legge 27 dicembre 2013, n. 147, prorogata dalla legge di bilancio 2021).

Dal primo gennaio 2025 la percentuale di detrazione torna alla misura ordinaria del 36% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di uguale importo.

L'agevolazione si applica anche all'acquisto di abitazioni che fanno parte di fabbricati interamente ristrutturati da un'impresa di costruzione, entro diciotto mesi dalla fine dei lavori.

L'agevolazione si applica inoltre all'acquisto di autorimesse di nuova costruzione destinate a pertinenza di un'abitazione (acquistata contestualmente o già di proprietà dell'acquirente).

Ricordiamo che in caso di vendita dell'immobile relativamente al quale è stata chiesta la detrazione fiscale, questa si trasferisce all'acquirente per la parte non ancora goduta, salvo patto contrario.

Ricordiamo inoltre che per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Una detrazione del 50% è concessa anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (il termine è stato prorogato dalla legge di bilancio 2020). Gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla A+ (classe A per i forni). La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (vedi la guida dell'Agenzia delle entrate).

E' inoltre prevista una specifica detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione del 65% (Il termine è stato prorogato dalla legge di bilancio 2020).
La detrazione è ridotta al 50% per alcuni interventi, tra cui finestre, schermature solari e caldaie a condensazione. Dal primo gennaio 2021 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia. Ricordiamo che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%.

Anche in questo caso, in occasione della vendita dell'immobile relativamente al quale è stata chiesta la detrazione fiscale, questa si trasferisce all'acquirente per la parte non ancora goduta, salvo patto contrario.

La legge di bilancio 2020 ha confermato anche il cosiddetto "bonus verde".


Vedi anche:

La guida CNN sui bonus fiscali per gli immobili 2022

Superbonus 110% per il miglioramento energetico degli edifici

La guida dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni per le ristrutturazioni

La guida dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni per il risparmio energetico

La guida dell'Agenzia delle entrate sul bonus facciate

La guida di Federnotizie

Cerca nel sito

I libri del notaio Paolo Tonalini

© 2019 Notaio Paolo Tonalini - Stradella (PV) Via Dallagiovanna 16 - Pavia Viale C. Battisti 17 - p.iva 02209720180 - Proprietà letteraria riservata. La riproduzione dei contenuti, con qualsiasi mezzo, è consentita solo con l'autorizzazione scritta dell'autore. - Contattaci

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per consentire una migliore navigazione. Continuando a navigare su questo sito accettate i cookie. Per altre informazioni cliccate qui.