I diritti del convivente nella successione

La successione del convivente

Nell’ambito dei rapporti di convivenza è particolarmente importante la pianificazione della successione, poiché la legge non prevede alcun diritto sull’eredità. Anche la legge Cirinnà non ha previsto diritti per i conviventi nell’ambito della successione a causa di morte, con la sola eccezione del diritto del convivente di utilizzare la casa di comune residenza per un certo periodo dopo la morte del proprietario.
Chi convive, anche se da molto tempo, non ha alcun diritto sulla successione del convivente, ma può essere nominato erede (per l’intero patrimonio o parte di esso), o ricevere un lascito, nell’ambito di un testamento, facendo attenzione a non violare i diritti degli eventuali legittimari.
E’ però possibile che ciascuno dei conviventi disponga a favore dell’altro con un testamento, nominandolo erede o lasciandogli un bene determinato, a titolo di legato.
Può essere dunque opportuno provvedere in tal senso, soprattutto in relazione alla proprietà della casa di abitazione principale e all’eventuale conto corrente cointestato.
Particolare attenzione è richiesta quando l’abitazione è cointestata a entrambi i conviventi, soprattutto in presenza di un mutuo. In questo caso, infatti, il rapporto di comproprietà che si instaura con gli eredi legittimi del defunto può causare difficoltà al convivente superstite. In questo caso, dunque, è consigliabile la redazione di un testamento.
Anche nell’ambito dei rapporti di convivenza è possibile utilizzare lo strumento della donazione, con o senza la riserva dell’usufrutto vitalizio, per regolare in anticipo la successione, ma bisogna tenere conto che le norme fiscali equiparano il convivente a un estraneo, che non gode di agevolazioni né di franchigie.
In alcuni casi potrebbe essere conveniente stipulare una polizza assicurativa sulla vita (che non rientra nella successione), indicando quale beneficiario il convivente.


L’uso della casa di comune residenza dopo la morte del proprietario

La legge Cirinnà ha disciplinato direttamente il diritto del convivente di utilizzare la casa di comune residenza dopo la morte del proprietario.
In precedenza questo aspetto poteva essere gestito solo redigendo un testamento. Oggi, invece, la legge dispone che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, questo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1, comma 42, della legge 20 maggio 2016, n. 76).
Il diritto di abitazione viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto (art. 1, comma 43, della legge 20 maggio 2016, n. 76).
E’ comunque fatto salvo quanto previsto dal codice civile in relazione all’attribuzione del godimento della casa familiare in presenza di figli minori, disabili, o economicamente non autosufficienti della coppia. Ricordiamo infatti che in questo caso il giudice può attribuire il godimento della casa familiare in relazione all’affidamento degli stessi (art. 337-sexies del codice civile).
E’ inoltre previsto che in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44, della legge 20 maggio 2016, n. 76).


Altre informazioni:

La convivenza di fatto

Il contratto di convivenza

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