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Il TestamentoIl testamento è una dichiarazione scritta con la quale ciascuno può stabilire la sorte del proprio patrimonio dopo la sua morte. Un tempo era lo strumento principale per la trasmissione della ricchezza da una generazione all’altra, ma oggi il suo impiego è più ridotto. In mancanza di testamento la successione a causa di morte viene regolata dalla legge, che indica chi sono gli eredi e in che misura deve essere ripartito tra loro il patrimonio ereditario. Le norme del codice civile, determinando la successione del coniuge e dei figli (e solo in mancanza di questi, degli altri parenti prossimi), corrispondono infatti alla volontà della maggior parte delle persone. Il testamento resta però importante per chi non ha figli. In questo caso, infatti, è opportuno indicare come deve essere ripartita l'eredità tra il coniuge e gli altri parenti, o comunque stabilire chi devono essere gli eredi. Non tutti sanno, per esempio, che in mancanza di figli la legge prevede che solo una parte dell'eredità vada al coniuge, e il resto ai fratelli e sorelle. Per disporre diversamente, occorre fare testamento. Chi, oltre a non avere figli, non è neppure sposato (o non lo è più) grazie al testamento può scegliere i propri eredi in assoluta libertà, indicando uno o più parenti meritevoli, o anche un ente o un'associazione. In altri casi il testamento permette di risolvere le situazioni in cui la successione legittima non soddisfa pienamente le esigenze. Per esempio, quando il testatore vuole che un certo bene vada esclusivamente a una persona determinata, oppure vuole dividere egli stesso il proprio patrimonio tra gli eredi. Il codice civile prevede diversi tipi di testamento. Il più utilizzato è il testamento “olografo”, che può essere redatto direttamente dal testatore. E' sufficiente, infatti, scrivere il testamento di proprio pugno (cioè a mano, non a macchina né con il computer), firmarlo e indicare la data, e il testamento ha pieno valore legale. Questo testamento è il più semplice e il meno costoso, e soddisfa le esigenze della maggior parte delle persone. Occorre solo fare in modo che non venga smarrito o distrutto, accidentalmente o meno. Un modo per esserne sicuri è quello di depositarlo in via fiduciaria presso un notaio, che provvederà alla sua conservazione per tutto il tempo necessario, senza consentire a nessuno di conoscere il contenuto (e neppure la sua esistenza) fino alla morte del testatore. Il costo è minimo, e vale senz'altro la tranquillità che ne deriva. Il testamento pubblico, invece, essendo scritto direttamente dal notaio secondo le indicazioni del testatore, come prevede la legge, offre maggiori garanzie di conservazione (il notaio è obbligato a conservarlo tra i suoi atti) e soprattutto garantisce che la volontà del testatore sia espressa nel modo più chiaro e corretto, e sia conforme alla legge, in modo di non poter essere oggetto di impugnazione. L'intervento del notaio assicura anche una verifica sulla piena capacità di intendere e di volere della persona che ha fatto testamento, perchè il notaio è tenuto a verificarlo sotto la propria responsabilità personale. E' quindi la forma di testamento più indicata per le persone di età avanzata, oppure affette da patologie che consentirebbero di mettere in dubbio la loro lucidità nel momento in cui hanno redatto il testamento. L'intervento del notaio consente di ridurre al minimo il rischio di impugnazione da parte dei soggetti che dovessero avere un interesse contrario alla volontà espressa nel testamento, e quindi sarebbero avvantaggiati dal suo annullamento. In ogni caso, nel fare testamento è importante rispettare alcune regole, per evitare la nullità o l’annullamento del testamento, cosa che accade abbastanza spesso per i testamenti redatti senza l'assistenza del notaio. Anzitutto, il testamento può violare i diritti di legittima spettanti al coniuge, ai figli e, in mancanza di figli, anche ai genitori del testatore (legittimari). La legge, infatti, riconosce a questi soggetti il diritto di ricevere in ogni caso almeno una parte dell’eredità. Il testatore, dunque, può disporre liberamente solo di una quota del proprio patrimonio, che varia tra un quarto e la metà. I legittimari che vedono lesi i propri diritti hanno la possibilità di agire in giudizio per la riduzione delle disposizioni testamentarie, in modo di conseguire la parte che gli spetta. La stessa tutela è garantita dalla legge ai legittimari contro le donazioni effettuate in vita dal defunto, che sono equiparate alle disposizioni testamentarie. Le donazioni, però, possono essere impugnate solo dopo la riduzione delle disposizioni di ultima volontà, se i legittimari non hanno ancora ricevuto quanto gli spetta. Anche quando non entrano in discussione i diritti di legittima (perché il testatore non ha parenti stretti, oppure perché ha lasciato loro la quota minima prevista dalla legge), il testamento può risultare sgradito a quei parenti che, in mancanza di questo, riceverebbero l’eredità per legge, oppure ne riceverebbero una parte maggiore. In questo caso, rimane da considerare la possibilità di impugnare il testamento per un difetto di forma. Molti dei testamenti “fai da te”, redatti senza assistenza legale, presentano infatti dei vizi che li rendono invalidi. Se il testamento non è interamente scritto di proprio pugno dal testatore, oppure non è firmato, è possibile farlo dichiarare nullo. Altri difetti, come la mancanza della data (piuttosto frequente), possono portare all’annullamento. In tutti questi casi, l’eredità spetta ai parenti più stretti del defunto, nella successione prevista dalla legge. Più difficile è invece impugnare il testamento per incapacità del testatore, perché occorre dimostrare che egli non era capace di intendere e di volere nel momento in cui lo ha scritto. Un’ipotesi particolare è infine quella in cui nel testamento sono contenute disposizioni per la divisione dei beni tra gli eredi. Infatti, se non sono considerati alcuni degli eredi istituiti, oppure alcuni dei legittimari, e non restano beni sufficienti a formare le porzioni degli esclusi, la divisione fatta dal testatore è nulla. Se invece il valore dei beni assegnati a un erede risulta inferiore di oltre un quarto rispetto alla quota che gli spetta, questo può chiedere la rescissione della divisione. Ricordiamo infine che, in caso di ripensamenti, il testamento può essere modificato dal testatore in qualsiasi momento, indipendentemente dalla forma scelta per la sua redazione. Dopo la morte del testatore, chiunque sia in possesso del testamento è obbligato a chiederne la pubblicazione, presentandolo a un notaio che curerà tutti gli adempimenti previsti dalla legge. La pubblicazione non è altro che un atto notarile con il quale il testamento è reso efficace nei confronti di chiunque. |
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