Notaio Paolo Tonalini Stradella (PV) - Via Dallagiovanna 19 - Tel. 0385-48564 (sede) - notaio@tonalini.it - PAVIA - Viale C. Battisti 17 - Tel. 0382-530207 (uff.sec.) |
|
|
Le tasse sul mutuoIl mutuo concesso da una banca, purché sia di durata
superiore a 18 mesi, è soggetto a un'imposta che si applica in percentuale
sulla somma erogata, e sostituisce le ordinarie imposte di registro e ipotecarie
che sarebbero dovute in caso di mutuo concesso da un privato, quindi viene
definita come imposta sostitutiva. L'estinzione anticipata del mutuo
non fa perdere le agevolazioni fiscali, neppure se avviene prima che siano
trascorsi diciotto mesi dalla sua stipula. Una circolare congiunta dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia del territorio ha infatti chiarito definitivamente
che anche in questo caso non si deve pagare alcuna imposta aggiuntiva (Circolare
n. 6 del 14 giugno 2007). L'imposta sostitutiva è pari allo 0,25%
dell'importo del mutuo, con la sola eccezione del mutuo destinati a
finanziare l'acquisto o la ristrutturazione di una seconda casa, intendendo come
tale l'abitazione per cui non ricorrono i requisiti di "prima casa" ai
fini delle agevolazioni sulle imposte di registro e l'Iva. Ai mutui concessi per
finanziare l'acquisto o la ristrutturazione di una seconda casa l'imposta
sostitutiva si applica con un'aliquota pari al 2% dell'importo del mutuo. L'aliquota ordinaria dello 0,25% si applica
quindi ai mutui concessi per finanziare l'acquisto o la ristrutturazione della
"prima casa", ma anche a tutti i mutui che hanno una diversa
finalità, purché non siano destinati all'acquisto o ristrutturazione
della seconda casa del mutuatario. Dal primo gennaio 2008, in caso di
mutuo contratto per l'acquisto di un'abitazione, perché sia applicata
l'aliquota dello 0,25% la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione prima
casa deve risultare da una dichiarazione espressa della parte mutuataria,
resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo. Sempre dal primo
gennaio 2008, in caso di mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, la
successiva perdita delle agevolazioni prima casa sull'acquisto comporta anche
l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 2% sul mutuo, dato che
questo risulta, da fatto, stipulato per finanziare l'acquisto di una seconda
casa. In tal caso è dunque dovuta la differenza tra l'imposta pagata (0,25%) e
quella da pagare (2%), oltre alla sanzione (pari al 30% dell'imposta dovuta) e
agli interessi legali (art. 1 comma 160 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 -
legge finanziaria 2008).
|