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La Sospensione del Rimborso dei DebitiL'accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni degli imprenditori, firmato il 3 agosto 2009 con l'intervento del ministero dell'Economia, consente alle piccole e medie imprese di chiedere alle banche la sospensione del rimborso dei debiti nella fase più difficile della recessione economica, in presenza di alcuni requisiti, come previsto dall'art. 5 comma 3-quater del decreto legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009. All'accordo hanno aderito quasi tutte le banche, che hanno già attivato le procedure applicative. Le imprese hanno tempo fino al 31 gennaio 2011 per presentare la richiesta alla propria banca (il termine originario del 30 giugno 2010 è stato infatti prorogato). Il beneficio consiste: La sospensione del pagamento della quota capitale riguarda le rate che devono ancora scadere, o che sono già scadute da non più di 180 giorni (e non sono state ancora pagate, o sono state pagate solo in parte) alla data di presentazione della domanda di sospensione. La sospensione del pagamento non riguarda però gli interessi, che devono essere regolarmente pagati alle rispettive scadenze nella misura prevista. In pratica, il beneficio consiste nella riduzione temporanea dell'importo da pagare per le rate dei mutui, dato che per un anno si pagano solo interessi e non si rimborsa il capitale, esattamente come avviene nel periodo iniziale di preammortamento, abitualmente previsto in molti contratti di mutuo. Al termine del periodo di sospensione, l'impresa riprenderà il rimborso del capitale, e quindi tornerà a pagare le rate "piene", nell'importo originario. La durata complessiva del finanziamento risulterà dunque prolungata di un anno (o sei mesi per i leasing mobiliari). Il beneficio della sospensione del pagamento non deve avere alcun costo per l'impresa che lo richiede. L'accordo, infatti, prevede espressamente che la sospensione del pagamento non possa comportare l'aumento dei tassi di interesse (rispetto al contratto originario), né l'applicazione di interessi di mora. Le banche non possono neppure addebitare alle imprese commissioni o spese di istruttoria, né richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quelle già previste per il finanziamento originario. Queste agevolazioni si applicano solo alle piccole e medie imprese, cioè alle imprese o società con meno di 250 dipendenti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o un attivo di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro. Non si tratta però di un'agevolazione concessa a tutte le imprese in modo
indiscriminato. Sono infatti escluse le imprese che, alla data del 30 settembre
2008, avevano già debiti in sofferenza, partite incagliate o ristrutturate, o
addirittura procedure esecutive in corso. L'intenzione è quella di agevolare le
imprese che pur essendo in temporanea difficoltà finanziaria, siano in
condizione di garantire la continuità aziendale, e quindi di tornare
competitive al termine della recessione. Ricordiamo infine che gli incentivi alla ricapitalizzazione delle società, sotto forma di finanziamenti di importo multiplo dell'aumento di capitale versato dai soci, e di specifiche agevolazioni fiscali, sono scaduti il 5 febbraio 2010. |