Tutti i certificati che le pubbliche amministrazioni
non possono più chiedere ai cittadini
Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
non possono più chiedere i certificati
relativi a:
·
nascita;
·
residenza;
·
cittadinanza;
·
godimento
dei diritti civili e politici;
·
stato
di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
·
stato
di famiglia;
·
esistenza
in vita;
·
nascita
del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;
·
tutti
i dati contenuti nei registri di stato civile (per esempio la maternità,
la paternità, la separazione o comunione dei beni);
·
iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (per
esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio);
·
appartenenza
a ordini professionali;
·
titolo
di studio, esami sostenuti ecc.;
·
reddito,
situazione economica, assolvimento di obblighi contributivi;
·
possesso
e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati contenuti
nell’anagrafe tributaria;
·
stato
di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
·
qualità
di studente;
·
qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
·
iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
·
tutte
le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
·
non
aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
·
non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato
domanda di concordato;
·
vivere
a carico.
Per fare l’autocertificazione non serve più
l’autentica della firma, basta una semplice dichiarazione del cittadino
senza timbri e bolli.
La richiesta di certificati da parte della pubblica
amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Le domande e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Per
le domande e le dichiarazioni rivolte alle pubbliche amministrazioni e ai
servizi
pubblici
non è più prevista l’autentica della firma. E' sufficiente:
·
firmarle
davanti al dipendente addetto
·
inviarle
per posta, per fax o tramite una terza persona allegando una fotocopia del
proprio documento di identità
·
inviarle
per via telematica con la firma digitale o identificandosi con la carta
d’identità elettronica
Quando rimane
l’autentica
L’autentica
rimane necessaria solo:
·
per
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati
·
per
le domande relative alla riscossione di benefici economici (pensioni,
contributi, etc.) da parte di un’altra persona
Le novità
sull’autentica della copia
Basta una semplice dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà per attestare che la copia di un documento
rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione è conforme
all’originale.
Verso la
decertificazione
Le amministrazioni pubbliche dovranno sviluppare
collegamenti per lo scambio dei dati per via telematica. In questo modo si
potranno eliminare sia i certificati che le autocertificazioni.
ATTENZIONE
Le
autocertificazioni sono valide solo nei rapporti tra il cittadino e le
amministrazioni pubbliche oppure i gestori di pubblici servizi, ma non
nei rapporti tra i privati, quindi è sempre necessario presentare i
certificati a banche, assicurazioni, notai etc..