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La Ricapitalizzazione della SocietàLa ricapitalizzazione rappresenta oggi una priorità per le piccole e medie imprese. Già prima della recessione le aziende italiane presentavano spesso un eccessivo squilibrio tra capitale e debito. L'attività dell'impresa era quasi interamente finanziata dai debiti contratti dalla società verso le banche o gli stessi soci. Ciò era possibile grazie alla generale disponibilità di finanziamenti bancari a tassi sostenibili. La crisi finanziaria, che ha costretto le banche a "chiudere i rubinetti" del credito alle imprese (e non solo), ha reso insostenibile questa situazione. Per favorire la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese, il governo
ha promosso due tipi di agevolazioni, che operano sul piano finanziario e
fiscale. Le società che attueranno l'aumento di capitale potranno inoltre beneficiare
delle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto anti-crisi (art. 5 comma 3-ter
del decreto legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009). L'agevolazione
consiste nella possibilità di dedurre dal reddito d'impresa, per cinque anni,
un importo pari al 3% degli aumenti del capitale sociale (comunque non superiori
a 500 mila euro complessivi) perfezionati tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio
2010. L'operazione si intende perfezionata con la sottoscrizione dell'aumento di
capitale, cioè con l'assunzione da parte del socio dell'obbligo di versare la
quota di capitale, e non con la semplice deliberazione dell'aumento da parte
della società. Per beneficiare dell'agevolazione, dunque, l'aumento di capitale
deve essere sottoscritto dai soci entro il 5 febbraio 2010. Possono beneficiare
dell'agevolazione anche gli aumenti di capitale deliberati prima del 5 agosto
2009, se perfezionati, cioè sottoscritti, dopo tale data. L'agevolazione fiscale riguarda solo le società (di ogni genere) e non le imprese individuali. L'aumento di capitale deve sempre essere formalizzato mediante modifica dello statuto o dei patti sociali, con l'intervento di un notaio. Sono dunque esclusi dal beneficio i finanziamenti dei soci alla società, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto eseguiti dai soci, la destinazione di utili a riserva e il passaggio di riserve a capitale (cosiddetto aumento gratuito del capitale). L'aumento di capitale può avvenire mediante conferimenti in denaro o in natura (immobili, attrezzature, partecipazioni, crediti). Le modalità esecutive dell'aumento di capitale sono diverse secondo il tipo di società, ma sono comunque piuttosto semplici. Nelle società di persone, normalmente, occorre il consenso di tutti i soci. L'aumento di capitale è formalizzato in un contratto firmato alla presenza del notaio. Nelle società di capitali (s.r.l. e s.p.a.) l'aumento del capitale può
essere deliberato dall'assemblea dei soci a maggioranza, secondo le previsioni
dello statuto, ma ciascun socio è libero di sottoscrivere o meno l'aumento di
capitale. Chi non sottoscrive, naturalmente, vede ridurre proporzionalmente la
propria percentuale di partecipazione al capitale sociale, quindi avrà diritto
a meno utili e conterà meno al momento di votare in assemblea. Ogni socio ha
almeno 30 giorni di tempo per decidere (termine inderogabile). Il termine
decorre dalla data dell'assemblea, se il socio era presente, oppure dalla
comunicazione scritta che viene fatta dall'organo amministrativo. Le quote che
non vengono sottoscritte da uno o più soci possono essere sottoscritte dagli
altri soci che lo richiedono, e in mancanza possono essere offerte in
sottoscrizione a estranei, che in tal modo diventano soci. Di solito, però, ci
si mette d'accordo prima, e si fa tutto al momento dell'assemblea, davanti al
notaio: delibera, sottoscrizione e versamento del capitale, così tutto risulta
più semplice. Ricordiamo che al momento della sottoscrizione deve essere
versato almeno il 25% del capitale, mentre la parte rimanente sarà versata solo
quando gli amministratori ne faranno richiesta, secondo le esigenze della
società. L'agevolazione si applica anche alle società costituite dopo il 5 agosto 2009, ma non opera per i versamenti eseguiti al momento della costituzione della società. In questo caso, dunque, può essere opportuno costituire inizialmente la società con il capitale minimo, e procedere al suo aumento in un momento successivo (entro il 5 febbraio 2010). |
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