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Non è Più Obbligatorio Regolarizzare il Catasto Prima di Fare un Mutuo Ipotecario

Dal 30 luglio 2010 è cessato l'obbligo di regolarizzare la situazione catastale prima di costituire, modificare o estinguere un'ipoteca su un fabbricato (art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come risultante dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

L'obbligo era stato introdotto dal primo luglio 2010 dal decreto legge 178/2010, che si applicava a tutti gli atti aventi per oggetto un diritto reale su un fabbricato.

La legge di conversione (n. 122/2010) ha invece espressamente escluso dall'applicazione delle nuove norme gli atti che costituiscono, modificano o estinguono ipoteche. Oggi, pertanto, non è più obbligatorio regolarizzare la situazione catastale del fabbricato per poter ottenere un mutuo ipotecario.

Ricordiamo però che le nuove norme continuano ad applicarsi alle compravendite e a tutti gli atti che trasferiscono la proprietà di un fabbricato (per esempio le donazioni e le permute), agli atti che costituiscono o trasferiscono un diritto reale (per esempio l’usufrutto o la nuda proprietà), alle costituzioni e modifiche di servitù e alle divisioni. Il notaio, prima della stipula degli atti di vendita dei fabbricati, o di altri atti con i quali si trasferiscono o costituiscono diritti reali sugli stessi deve verificare che l’immobile sia regolarmente censito in catasto a nome del legittimo proprietario (o titolare del diritto reale), il quale deve dichiarare che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato di fatto del fabbricato.

La mancanza di queste dichiarazioni determina la nullità dell’atto, e dunque l’invalidità della compravendita o dell'atto relativo all’immobile.

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