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Agricoltura, torna l'agevolazione p.p.c. fino al 31
dicembre 2010 di
Paolo Tonalini - Notaio Grazie
all'intervento delle associazioni degli agricoltori, l'agevolazione fiscale che
consente ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali e alle
società agricole di acquistare terreni agricoli pagando una tassa dell'1% è
stata confermata anche per quest'anno. Lo ha stabilito la legge 26 febbraio 2010
n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010, che ha convertito in legge il cosiddetto
decreto milleproroghe (d.l. 194/2009). Ricordiamo
infatti che il 31 dicembre scorso era scaduta l'agevolazione p.p.c. (piccola
proprietà contadina), largamente utilizzata dagli agricoltori da oltre mezzo
secolo. La
nuova legge 25/2010, come già avveniva per la "vecchia"
l'agevolazione p.p.c., consente di acquistare terreni agricoli pagando solo
l'imposta catastale dell'1% sul prezzo della compravendita, mentre l'imposta di
registro e l'imposta ipotecaria si applicano in misura fissa (attualmente 168
euro ciascuna) anziché in percentuale sul prezzo. Il risparmio è notevole, se
si considera che la tassazione ordinaria ammonta complessivamente al 18% del
prezzo della compravendita. Rimane in vigore anche l'esenzione dall'imposta di
bollo per l’atto di compravendita e le relative copie. Non si tratta, però,
di una proroga dell'agevolazione p.p.c., ma di una nuova agevolazione,
applicabile fino al 31 dicembre 2010, la cui la disciplina si differenzia in
alcuni aspetti da quella vigente fino al 31 dicembre 2009. In particolare, non
è più necessario, neppure per i coltivatori diretti, far certificare la
presenza dei requisiti dall'ufficio provinciale dell'agricoltura (sarà
sufficiente, dunque, dimostrarne la sussistenza davanti al notaio, come già
avveniva per gli imprenditori agricoli professionali). Rimane invece
l'estensione dell'agevolazione alle "pertinenze" dei terreni agricoli,
cioè ai fabbricati rurali eventualmente acquistati insieme agli stessi, purché
abbiano carattere strumentale alla coltivazione. L'agevolazione
si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali
(i.a.p.) iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, comprese le
società agricole che rispettano i requisiti di legge. La
legge prevede la decadenza dell'agevolazione, con il conseguente recupero delle
imposte e le relative sanzioni, se l'acquirente cede volontariamente il terreno
oppure cessa di coltivarlo direttamente prima che siano trascorsi cinque anni
dall'acquisto. Non comportano invece la decadenza dalle agevolazioni la
successione a causa di morte e l'espropriazione per pubblica utilità. Inoltre,
anche prima che siano trascorsi cinque anni, è concessa la facoltà di
trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il
terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di
imprenditore agricolo, a condizione che si mantenga la destinazione agricola del
fondo. Con
la nuova agevolazione p.p.c. diminuisce l'interesse per l’altro regime fiscale
di favore previsto per l’acquisto dei terreni agricoli, il cosiddetto
“compendio unico”, che negli anni scorsi non ha comunque incontrato i favori
degli agricoltori per i numerosi vincoli previsti dalla legge, e i dubbi legati
alla sua applicazione pratica.
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