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Agricoltori, confermate le agevolazioni p.p.c.
La legge di stabilità per il 2011 ha confermato le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni
sull’acquisto di terreni agricoli
diventano, finalmente, definitive, dato che la legge non si è limitata a una
proroga, ma ha eliminato il termine di scadenza (art.
1, comma 41, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di
stabilità per il 2011). Ricordiamo
che le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola
proprietà contadina (p.p.c.) consentono ai coltivatori
diretti e agli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e
assistenziale (comprese le società agricole)
di acquistare terreni agricoli pagando solo l'imposta catastale dell'1% sul
prezzo pagato per la compravendita, mentre l'imposta di registro e l'imposta
ipotecaria si applicano nella misura fissa di 168 euro ciascuna, anziché in
percentuale sul prezzo. L’atto di compravendita e le relative copie sono
inoltre esenti dall'imposta di bollo. Il risparmio è notevole, se si
considera che il regime fiscale ordinario per gli imprenditori agricoli
professionali prevede un’imposizione complessiva dell’11% sul prezzo, e
tutti gli altri soggetti pagano addirittura il 18%. Le
agevolazioni p.p.c. sono attualmente disciplinate dalla legge 26 febbraio 2010
n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010. Sono
ammessi a godere delle agevolazioni soltanto gli
atti di acquisto a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati
agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. L’agevolazione,
dunque, non può essere richiesta per l’acquisto di terreni edificabili (o
comunque non agricoli), anche se l’acquirente intende destinarli all’attività
agricola. L’agevolazione non si applica neppure agli atti a titolo gratuito,
come le donazioni, né alle successioni a causa di morte. La
nuova norma fa espresso riferimento alle pertinenze dei terreni agricoli, quindi
l’agevolazione si applica anche per i fabbricati rurali pertinenziali ai
terreni agricoli, cioè con carattere strumentale alla coltivazione degli
stessi. L’Agenzia
delle entrate ha precisato che per fruire dell’agevolazione non
è più necessario che ricorrano le condizioni precedentemente previste dalla
legge n. 604/1954, ovvero circostanza che l’acquirente dedichi
abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità
del fondo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà
contadina e la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di
oltre un ettaro. Pertanto, non è più
necessario richiedere all’ispettorato provinciale agrario il certificato
(prima provvisorio e poi definitivo) che attesta la sussistenza dei requisiti al
fine dell’applicazione del regime agevolato (risoluzione
17 maggio 2010, n. 36/E). Il certificato, che già era stato escluso per gli
imprenditori agricoli professionali, non è più necessario neppure per i
coltivatori diretti. In entrambi i casi, la presenza dei requisiti previsti
dalla nuova normativa viene dichiarata dal coltivatore diretto o
dall’imprenditore agricolo professionale direttamente nell’atto di acquisto.
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