La fideiussione

Quando la banca non si ritiene sufficientemente garantita dall’impegno assunto dal mutuatario, può richiedere una garanzia personale aggiuntiva da parte di un’altra persona, il fideiussore.
Anche il fideiussore interviene per prestare una garanzia a favore della banca, non come proprietario di un immobile ma a titolo personale. Di solito la banca è sufficientemente tutelata dall’ipoteca sull’immobile, ma in alcuni casi preferisce avere anche una fideiussione perché la procedura di espropriazione immobiliare è piuttosto lunga e complessa, mentre è senz’altro più facile, se il debitore principale non paga, poter chiedere i soldi a un’altra persona. Ciò avviene, in particolare, quando chi richiede il mutuo ha un reddito troppo basso rispetto alla rata da pagare.
Il fideiussore, in sostanza, si impegna a pagare di tasca sua le rate del mutuo, se il mutuatario non dovesse riuscirci da solo. E’ ovviamente un impegno molto gravoso per il fideiussore, che non riceve niente dalla banca ma può essere obbligato a rimborsare l’intero importo del mutuo e degli interessi. Di solito, quindi, anche il fideiussore è un parente stretto del mutuatario.
La fideiussione è un negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore (art. 1936 del codice civile).
La fideiussione è spesso richiesta come garanzia nei finanziamenti bancari, spesso anche quando si tratta di mutui ipotecari.
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (art. 1944 del codice civile).
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito (art. 1938 del codice civile).
La fideiussione non può mai eccedere ciò che è dovuto dal debitore, e non può essere fornita a condizioni più onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale. Può però essere fornita per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose (art. 1941 del codice civile).
Il fideiussore che ha pagato il creditore ha diritto di regresso contro il debitore principale (art. 1950 del codice civile), ed è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 del codice civile).

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