Notaio  Paolo  Tonalini

Stradella (PV) - Via Dallagiovanna 19 - Tel. 0385-48564 - notaio@tonalini.it - PAVIA - Viale C. Battisti 17 - Tel. 0382-530207

Chiedi un Preventivo Gratuito per i Tuoi Atti Notarili Iscriviti Gratis alla Nostra Newsletter per le Novita' Legali e Fiscali Consulenze Personali

Home
Il Notaio
Casa e Immobili
Mutuo
Impresa e Società
Eredità e Donazioni
Persona e Famiglia
Agricoltura
Libri e Articoli
Convegni
I Nostri Uffici

 

Parte la sospensione dei mutui

Dal primo febbraio scorso, le famiglie in difficoltà con il mutuo a causa della perdita del lavoro o che si trovano in altre situazioni particolari possono ottenere la sospensione delle rate fino a 12 mesi. E’, infatti, entrato in vigore l’accordo stipulato tra le banche e le associazioni dei consumatori per venire incontro a chi non riesce a far fronte al mutuo per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

La sospensione non riguarda, però, tutti i mutui, e tantomeno tutte le famiglie. Si applica, infatti, solo nelle ipotesi espressamente previste dall’accordo.

Anzitutto la moratoria si applica soltanto ai mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, e di importo non superiore ai 150.000 euro. Inoltre, la sospensione può essere richiesta solo dalle famiglie che hanno un reddito non superiore a 40.000 euro.

Ma soprattutto, le ragioni che consentono di chiedere la sospensione delle rate sono specificamente indicate, e sono tassative. Sono ammesse alla moratoria solo le famiglie che, nel 2009 o nel corso del 2010 hanno subito la perdita del lavoro, la cassa integrazione, la morte o una condizione di non autosufficienza del mutuatario. Rimangono escluse, dunque, tutte le altre condizioni di difficoltà in cui le famiglie si possono trovare. Non sono in alcun  modo considerate, per esempio, le difficoltà in cui si può trovare il lavoratore autonomo, professionista o piccolo imprenditore.

Ricorrendo queste condizioni, la moratoria si applica comunque anche ai mutui in fase di preammortamento, a quelli cartolarizzati e a chi è in ritardo nel pagamento delle rate fino a 180 giorni.

La sospensione delle rate comporta, naturalmente, un prolungamento della durata del mutuo. Per esempio, un mutuo ventennale, in seguito alla sospensione per 12 mesi, avrà una durata effettiva di 21 anni. Durante la sospensione, inoltre, continuano a maturare gli interessi. Si tratta, dunque, di un temporaneo sollievo, che può essere molto utile in un periodo di estrema difficoltà, ma comporterà un maggior costo in futuro.

La moratoria, inoltre, può anche essere solo parziale. Infatti, alcune banche hanno deciso di sospendere l’intera rata (cioè sia il rimborso del capitale sia il pagamento degli interessi), mentre altre applicano la sospensione solo alla restituzione del capitale, quindi di fatto si continuano a pagare delle rate, anche se più o meno ridotte. Altre banche hanno deciso di valutare le due alternative caso per caso, insieme al cliente, per trovare la soluzione più adatta alla situazione specifica.

Chi vuole approfittare della sospensione, se si trova in una delle condizioni previste dall’accordo, deve contattare la propria banca e sottoscrivere la domanda sul modulo predisposto, allegando tutti i documenti necessari a dimostrare la presenza dei requisiti. La banca eseguirà i controlli e poi comunicherà l’eventuale accettazione della richiesta. Si prevede dunque che, di fatto, la moratoria potrà essere applicata solo alle rate che scadranno tra qualche mese.