Farmacia e società

La legge per la concorrenza 2017 ha modificato in modo rilevante le regole sulla titolarità delle farmacie private, consentendo l’ingresso nel settore da parte di investitori, indipendentemente dal possesso di un’abilitazione (legge 4 agosto 2017, n. 124).

Rimangono in vigore le limitazioni sulla pianta organica, quindi il numero chiuso delle farmacie, e anche le limitazioni territoriali legate alla sede farmaceutica.

Viene però concesso anche alle società di capitali di essere titolari di farmacie, e viene eliminato il limite al numero di farmacie di cui può essere titolare una società (che in precedenza era di quattro), sostituendolo con il criterio secondo il quale ogni società di capitale non può controllare, direttamente o indirettamente, più del 20% delle farmacie esistenti sul territorio regionale (al fine di evitare limitazioni alla libera concorrenza).

Ricordiamo che, in precedenza, la legge consentiva di essere titolare di una farmacia privata soltanto a una persona fisica (in possesso della relativa abilitazione), oppure a una società tra farmacisti, costituita nella forma di società di persone o società cooperativa a responsabilità limitata (che poteva essere titolare di non più di quattro farmacie).
Oggi possono essere titolari di una farmacia privata le persone fisiche (in possesso della relativa abilitazione), le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata (art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362).
Viene così modificata la natura delle cosiddette “società speziali” (così vengono abitualmente indicate le società titolari di farmacie), con un’apertura all’ingresso di soci di capitale.

In ogni caso, la direzione della farmacia gestita da una società deve sempre essere affidata a un farmacista in possesso del requisito di idoneità (previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475), che ne è responsabile.

Può invece essere socio della società che gestisce la farmacia qualsiasi soggetto, fatte salve le incompatibilità espressamente previste dalla legge.
Ricordiamo infatti che la partecipazione alle società speziali è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Il medico non può essere socio di farmacia, né avere una partecipazione agli utili, anche se non esercita la professione, ma è solo iscritto all’albo.
La partecipazione alle società speziali è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.
La partecipazione alle società speziali è inoltre espressamente qualificata come incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Questa limitazione appare ingiustificata, e sembra essere un retaggio della precedente normativa, secondo la quale poteva essere titolare della farmacia soltanto una persona fisica abilitata, che non poteva svolgere un’altra attività, dovendosi dedicare esclusivamente alla gestione della farmacia. Non si comprende, invece, la ragione di impedire la partecipazione, come socio, a una società speziale, a chi ha un qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. Questa limitazione, però, è stata confermata anche dal Consiglio di Stato che anzi l’ha ampliata affermando che si riferisce a qualsiasi forma di collaborazione, anche non a tempo indeterminato. Si ritiene che l’incompatibilità si estenda alla partecipazione a una società speziale per tramite di una società di cui il lavoratore dipendente detiene il controllo, ma probabilmente non a una società in cui il lavoratore dipendente ha soltanto una partecipazione di minoranza.

Le società speziali hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Il riferimento, nell’oggetto sociale, a “una farmacia” è rimasto nonostante sia oggi espressamente previsto dalla legge che La società speziale può essere titolare di un numero illimitato di farmacie, salvo il limite del 20% su base regionale. Il limite di “una farmacia” era già stato tacitamente abrogato dalla precedente riforma delle società tra farmacisti, che aveva esteso a quattro il numero delle farmacie di cui la società poteva essere titolare.

Ricordiamo che la società speziale non è una società tra professionisti (stp) perché non ha per oggetto l’esercizio di una professione ma un’attività d’impresa. Alla società speziale non si applicano, dunque, le regole specifiche dettate per le società tra professionisti.

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