Nuove regole per le Srl

Le nuove regole dettate per le società aventi la qualifica di piccola o media impresa (Pmi) consentono oggi alle società a responsabilità limitata (Srl-Pmi) di emettere quote di diverse categorie, cioè caratterizzate da diversi diritti, di offrirle al pubblico e, a certe condizioni, anche di acquistare le proprie partecipazioni o prestare assistenza finanziaria al loro acquisto (art. 57 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
Questa possibilità consente una maggiore flessibilità nella redazione degli statuti, che può essere utilizzata nella fase costitutiva della società, per renderla più appetibile agli investitori, o anche nell’ambito di operazioni legate al passaggio generazionale delle aziende.
I particolari diritti che possono essere correlati alle diverse categorie di quote non sono solo quelli relativi alla ripartizione degli utili, o alla nomina degli amministratori, (che erano già previsti nella disciplina ordinaria della Srl, pur se non legati alle quote ma alla persona del singolo socio), ma possano assumere il contenuto più disparato.
E’ inoltre possibile emettere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
Le quote delle Srl-Pmi possono inoltre costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali online.
Nelle Srl-Pmi il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non si applica se l'operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, oppure prestatori di opera e servizi anche professionali.
Le nuove regole hanno un notevole impatto sul funzionamento delle Srl in genere, poiché le società a responsabilità limitata che possono qualificarsi Pmi sono più del 95% di tutte le Srl esistenti. Solo le Srl di maggiori dimensioni sono dunque escluse dall’applicazione della riforma, e restano disciplinate dalle norme dal codice civile.
La definizione di Srl-Pmi non è presente nella legislazione italiana, perciò dobbiamo fare riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, secondo cui è considerata Pmi la società che ha questi requisiti:
1) ha per oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa;
2) occupa meno di 250 persone e ha un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro, in base all’ultimo bilancio approvato;
3) non appartiene a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una Pmi.
Per le Srl di nuova costituzione, o che non hanno ancora approvato il bilancio del primo esercizio, la presenza dei requisiti è certificata con una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci nell’atto costitutivo, o dagli amministratori se la società è già stata costituita.
Questa stima non è assimilabile ad una perizia, perché consiste nella previsione di eventi futuri e non nell’accertamento di una situazione attuale, dunque non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipendente, né che sia asseverata con giuramento.
La società perde la qualifica di Pmi se supera i requisiti dimensionali per due esercizi consecutivi.

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