Srl, controllo e responsabilità degli amministratori e dei soci nel Codice della crisi d'impresa

Le nuove norme introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza avranno probabilmente un forte impatto sull’operatività delle società a responsabilità limitata, che rappresentano una parte importante dell’economia italiana. Le norme sulle procedure di allerta e sullo stato di insolvenza entreranno in vigore il primo settembre 2021, a seguito della proroga disposta dal decreto liquidità (d.l. 23/2020), mentre non è stato prorogato il termine per la nomina di sindaci e revisori secondo le nuove regole (30 giugno 2020).

Si è già parlato molto delle nuove regole sull’organo di controllo, che imporranno la nomina del sindaco unico a molte società che oggi ne sono prive, e delle procedure di allerta, per mezzo delle quali saranno evidenziate le situazioni di insolvenza fin dal loro primo manifestarsi.
Le nuove norme, però, modificano significativamente anche la responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata, che sono ora direttamente responsabili in proprio verso i creditori sociali, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2476 c.c., nella nuova formulazione), e nel disporre che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2380-bis c.c., nella nuova formulazione), fanno persino ipotizzare la possibilità che i singoli soci siano coinvolti nella responsabilità, nel caso in cui lo statuto attribuisca ad essi decisioni gestionali.

Oggi, nella società a responsabilità limitata, gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (art. 2476 c.c., nella nuova formulazione).
In caso di scioglimento per perdita o riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale (ma, secondo alcuni, anche per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, derivante da una situazione di insolvenza che faccia venir meno la prospettiva di continuità aziendale), le nuove norme indicano anche i criteri per quantificare la responsabilità degli amministratori, prevedendo che, salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica (o alla data di apertura di una procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento della società, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione (art. 2486 c.c., nella nuova formulazione).

L’emergere di questa responsabilità è reso più probabile dalle norme che disciplinano la crisi d'impresa, intesa come stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; dalle norme che prevedono una continua verifica della situazione economico-finanziaria da parte degli amministratori; dalle norme che dispongono in molti casi la presenza di un organo di controllo; dalle norme che impongono all’organo di controllo e ai creditori qualificati (agenzia delle entrate, Inps, agente della riscossione) la segnalazione delle situazioni di indebitamento superiore ai parametri prefissati, prima al debitore e poi agli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), istituiti presso le Camere di Commercio; dalle norme che impongono alle banche di comunicare agli organi di controllo le riduzioni degli affidamenti all’impresa.

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario correlati alla sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e alle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Le nuove regole sull’organo di controllo, che nella loro formulazione iniziale rendevano molto più frequente l'obbligo della nomina, sono state introdotte dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 successivamente modificato dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55.

Nelle società a responsabilità limitata, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti (art. 2477 c.c., nella nuova formulazione):
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
I nuovi limiti sono molto più bassi dei precedenti, inoltre l’obbligo dell’organo di controllo scatta quando ne viene superato uno solo, anziché due come avveniva prima.
L'obbligo dell'organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Rimane inoltre l’obbligo dell’organo di controllo quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Queste norme sono in vigore dal 16 marzo 2019.

Le società preesistenti hanno avuto tempo fino al 30 giugno 2020 (termine prorogato rispetto all'iniziale scadenza del 16 dicembre 2019), per adeguare gli statuti sociali (se necessario), e procedere alla nomina dell’organo di controllo, nel caso in cui risulti superato almeno uno dei limiti sopra indicati, nei due esercizi sociali precedenti, ovvero negli esercizi 2017 e 2018 (per le società il cui esercizio termina il 31 dicembre).

Occorre dunque verificare se sono stati superati i nuovi limiti, più bassi dei precedenti, ed esaminare gli statuti sociali per apportare eventuali modifiche, cosa che appare probabile per le società di non recente costituzione.

Una particolare attenzione deve essere riservata alle eventuali clausole statutarie che attribuiscono direttamente ai soci competenze sulla gestione dell’impresa, per evitare eventuali future contestazioni di responsabilità.

In alcuni casi, le Srl potrebbero avere interesse trasformarsi in società di persone (Snc o Sas), per non essere soggette alle nuove regole sull’organo di controllo. In altri casi potrebbero prendere in esame l’ipotesi della trasformazione in Spa, per evitare l’applicazione delle nuove norme sulla responsabilità diretta degli amministratori verso i creditori sociali.

Ricordiamo che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stato approvato con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario n. 6.

Cerca nel sito

I libri del notaio Paolo Tonalini

© 2019 Notaio Paolo Tonalini - Stradella (PV) Via Dallagiovanna 16 - Pavia Viale C. Battisti 17 - p.iva 02209720180 - Proprietà letteraria riservata. La riproduzione dei contenuti, con qualsiasi mezzo, è consentita solo con l'autorizzazione scritta dell'autore. - Contattaci

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per consentire una migliore navigazione. Continuando a navigare su questo sito accettate i cookie. Per altre informazioni cliccate qui.