La perdita del capitale sociale

Nelle società di capitali, l’approvazione di un bilancio in perdita impone alcuni adempimenti particolari, che qui esaminiamo con riferimento alla s.r.l. (artt. 2482-bis e seguenti c.c.), che è la forma più diffusa di società di capitali, ma sono sostanzialmente analoghi anche per la s.p.a..
Se si verifica la perdita di oltre un terzo del capitale, e questo si riduce al disotto del minimo legale (10.000 euro, per la s.r.l.), l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale e il suo contemporaneo aumento nella misura necessaria a riportarlo almeno al minimo di legge (art. 2482-ter c.c.). Se la perdita è addirittura superiore al capitale sociale, e lo ha completamente azzerato, oltre a ricostituire il capitale sociale occorre ripianare la perdita residua, e ciò avviene normalmente prevedendo un sovrapprezzo per chi sottoscrive l’aumento del capitale sociale. I soci hanno il diritto di opzione per la sottoscrizione dell’aumento di capitale, e la legge riconosce loro un termine di almeno trenta giorni per esercitare o meno tale diritto.
In alternativa all’aumento del capitale eroso dalla perdita, fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della s.r.l. in una società di persone (s.n.c. o s.a.s.) per la quale non è previsto un importo minimo del capitale.
Se in presenza della perdita l’assemblea non delibera la ricostituzione del capitale, né la trasformazione in società di persone, la società si scioglie (art. 2484 c.c.) e si apre il procedimento di liquidazione. In mancanza di una delibera dell’assemblea, gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione con la quale accertano il verificarsi della causa di scioglimento della società prevista dalla legge, e in mancanza se ne assumono la responsabilità.
Se invece la perdita intacca il capitale sociale in misura superiore a un terzo di questo, ma non lo fa scendere al di sotto del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio può deliberare di “riportarla a nuovo”, cioè rinviarla all’esercizio successivo, confidando in un miglioramento della situazione. Se la perdita non si ridurrà a meno di un terzo del capitale sociale entro l’esercizio successivo, l’assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale (art. 2482-bis c.c.).
Ricordiamo peraltro che in presenza di una perdita superiore a un terzo del capitale sociale gli amministratori devono convocare "senza indugio" l'assemblea dei soci, cioè non oltre trenta giorni dal momento in cui gli amministratori ne vengono a conoscenza (artt. 2482 bis e 2631 c.c.), senza aspettare l’assemblea prevista per l’approvazione del bilancio di esercizio. Il mancato rispetto dell'obbligo di convocazione rende applicabili agli amministratori le sanzioni amministrative (da 1.032 a 6.197 euro), e se l'omissione o il ritardo causano un incremento delle perdite o un danno alla società, gli amministratori potranno essere chiamati a risponderne (art. 2476 c.c.).
Ricordiamo infine che la perdita, prima di intaccare il capitale sociale, deve essere necessariamente coperta utilizzando le riserve risultanti dal bilancio (riserva legale e riserve facoltative, anche risultanti da versamenti di denaro a fondo perduto effettuati dai soci nel corso dell’esercizio, o dalla rinuncia dei soci ai crediti verso la società). Ciò che conta, dunque, è il patrimonio netto della società, perché se le riserve sono sufficienti a coprire la perdita, il capitale sociale rimane integro, e non si applicano le norme del codice civile sulle perdite.

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