La semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio

Il procedimento per ottenere la separazione consensuale dei coniugi, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione o divorzio è stato semplificato in caso di accordo tra i due coniugi (art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

In questo caso, infatti, è possibile evitare l’intervento del giudice, e arrivare più rapidamente al risultato con un procedimento di negoziazione assistita da almeno due avvocati (almeno uno per ciascun coniuge). La possibilità di rivolgersi a un solo avvocato, inizialmente prevista dal decreto legge, è stata eliminata dalla legge di conversione. Ciò renderà meno appetibile questa soluzione, dato che comporterà inevitabilmente maggiori costi.

L'accordo raggiunto produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto nell’ambito della negoziazione assistita deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il nullaosta.

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto nell’ambito della negoziazione assistita deve essere trasmesso entro dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli avvocati devono trasmettere copia dell'accordo all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, entro dieci giorni.

L'accordo raggiunto con il procedimento di negoziazione assistita può contenere anche patti di trasferimento patrimoniale, ma ricordiamo che se l’eventuale trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari devono sempre essere formalizzati con l’intervento del notaio.

Se non ci sono figli minori, né figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, né economicamente non autosufficienti, i coniugi possono concludere l’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, direttamente davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro, oppure del comune presso cui e iscritto o trascritto l'atto di matrimonio (art. 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

In questo caso l’intervento dell’avvocato è facoltativo, perché i coniugi possono presentarsi personalmente davanti al sindaco, riducendo al minimo anche il costo dell’operazione, che non può superare l’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni matrimoniali (16 euro).

Il sindaco riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi (ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere il divorzio) secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nei soli casi di separazione personale (ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di divorzio), il sindaco invita i coniugi a presentarsi nuovamente dopo almeno trenta giorni per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Negli altri casi l'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente.
L'accordo sottoscritto davanti al sindaco tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Ricordiamo però che l’accordo concluso davanti al sindaco non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Gli aspetti patrimoniali della separazione o del divorzio devono dunque essere regolati con un documento separato.

Ricordiamo inoltre che se l’accordo prevede il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari, l’accordo deve essere formalizzato con l’intervento del notaio.

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