Amministrazione di sostegno

L’amministratore di sostegno è stato recentemente introdotto nel nostro ordinamento per far fronte alle esigenze delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, anche se non incapaci di intendere e di volere, come per esempio le persone anziane che non sono in grado di provvedere da sole alla cura dei propri interessi (legge n. 6/2004). Gli istituti tradizionalmente previsti dal codice civile per la protezione degli incapaci, l’interdizione e l’inabilitazione, hanno dimostrato di non essere sempre in grado di soddisfare completamente le necessità di protezione delle categorie più deboli, e in particolare degli anziani. Spesso non risultano adatte nelle situazioni in cui l’infermità non è così grave, e dunque può essere eccessivo impedire a una persona di compiere qualsiasi atto giuridico. Inoltre sono pratiche piuttosto complesse che richiedono sempre tempi lunghi e costi elevati. Si sentiva dunque la necessità di una soluzione più efficace.

Oggi la persona che si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parzialmente o temporaneamente, per effetto di un’infermità oppure di una menomazione fisica o psichica, può essere assistita da un amministratore di sostegno che viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio, su richiesta del beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo, del tutore o del curatore, del pubblico ministero oppure dei responsabili dei servizi sanitari e sociali. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona a cui il provvedimento si riferisce, recandosi se necessario nel luogo in cui essa si trova, e deve tenere conto delle sue richieste, compatibilmente con le esigenze della sua protezione.

Il giudice tutelare nomina l’amministratore di sostegno con un decreto immediatamente esecutivo, che indica, tra l’altro, l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, quindi non viene privato completamente della possibilità di compiere atti giuridici. Il giudice ha quindi un’ampia discrezionalità che gli consente di adattare le prescrizioni alla situazione concreta. Inoltre è espressamente previsto che il beneficiario può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se necessario il giudice tutelare può nominare anche un amministratore di sostegno provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

L’amministratore di sostegno è scelto dal giudice tutelare, che deve nominare, se possibile, il coniuge che non sia legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, un fratello o una sorella, un parente entro il quarto grado oppure la persona designata dal genitore superstite con testamento oppure con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

E’ anche possibile che la persona da nominare quale amministratore di sostegno sia scelta dallo stesso beneficiario. E’ infatti previsto che ciascuno di noi, mentre si trova ancora nella piena capacità di intendere e di volere, possa redigere un documento, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, indicando chi si vorrebbe avere come amministratore di sostegno, in caso di una eventuale futura incapacità. In tal caso il giudice tutelare può nominare una persona diversa solo in presenza di gravi motivi. La scelta può sempre essere revocata, con le stesse modalità.

L’amministratore di sostegno deve parlare al beneficiario degli atti da compiere, e se egli non è d’accordo deve informare il giudice tutelare. L’amministratore di sostegno deve essere sempre autorizzato dal giudice tutelare per compiere gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione della legge o eccedendo i poteri conferitigli dal giudice, e gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni del giudice possono essere annullati entro cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione.

Ricordiamo infine che tutti gli atti e i provvedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, compresi i documenti con cui viene designato l’amministratore di sostegno o viene revocata la designazione, sono esenti dall’imposta di registro e dal contributo unificato per gli atti giudiziari.

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