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Fabbricati Ruraligli adempimenti sui fabbricati rurali NEL 2012: - l'Imu si paga anche sui fabbricati rurali (dal primo gennaio 2012) - Domanda di variazione delle categorie catastali in D/10 e A/6 (entro il 31 Marzo 2012) - Dichiarazione al catasto fabbricati dei fabbricati rurali censiti al catasto terreni (entro il 30 Novembre 2012)
I fabbricati
rurali sono gli immobili posti al
servizio di terreni agricoli, in quanto utilizzati in modo strumentale
all’attività di coltivazione, oppure quale abitazione dell’imprenditore
agricolo. Questi fabbricati godono di un regime
fiscale agevolato, a condizione che siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge (art. 9 del d.l. 30 dicembre
1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e modificato
dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). Dal primo gennaio 2012 anche i fabbricati rurali sono soggetti all'Imu, la nuova imposta municipale propria che sostituisce l'Ici. A tal fine è stato introdotto l'obbligo di dichiarare al catasto fabbricati tutti i fabbricati rurali che ancora risultano iscritti al catasto terreni, per consentire l'attribuzione della rendita catastale su cui si calcola l'imposta. .
Fabbricati rurali strumentali Ai fini fiscali sono considerate fabbricati rurali le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
Fabbricati rurali abitativi Sono considerati fabbricati rurali anche gli immobili destinati ad uso abitativo, se soddisfano le seguenti condizioni: 1) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione da uno dei seguenti soggetti: -
dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno,
avente la qualifica di
imprenditore agricolo e iscritto nel registro delle imprese,
per esigenze connesse all’attività agricola svolta; -
dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo
idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito, avente
la qualifica di imprenditore agricolo e iscritto nel registro delle
imprese; -
dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui sopra, risultanti dalle certificazioni anagrafiche, oppure da coadiuvanti
iscritti come tali a fini previdenziali; -
da pensionati a seguito di attività svolta in agricoltura; -
da uno dei soci o amministratori delle società agricole (di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), aventi la qualifica
di imprenditore agricolo professionale
e iscritte nel registro delle imprese; 2)
il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non
inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto
terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano
praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura
intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite
viene ridotto a 3.000 metri quadrati; 3)
il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che
conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti
a seguito di attività svolta in agricoltura; se il terreno è ubicato in comune
considerato montano (ai sensi della legge n. 97/1994), il volume di affari
derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore ad un quarto del suo reddito complessivo (il volume d'affari
dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume
pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633); 4) in ogni caso non possono essere considerati rurali i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. Se manca anche uno solo di questi requisiti, l’abitazione non può essere considerata fabbricato rurale. Lo stesso accade nel momento in cui viene meno uno dei requisiti precedentemente esistenti. L’ipotesi più frequente si verifica quando un fabbricato rurale viene acquistato da chi non è agricoltore (per esempio, da chi intende utilizzarlo come seconda casa). In questo caso non è possibile mantenere la qualifica di ruralità. |