Banche e successione

Gli eredi e la banca

La legge vigente prevede che le banche e gli altri intermediari finanziari richiedano la prova della presentazione della dichiarazione della successione prima di mettere a disposizione degli eredi i rapporti già intestati a nome del defunto.
Questo non era più necessario dal 2001 al 2006, quando era stata abrogata l'imposta di successione.
Con il ritorno dell'imposta è tornata applicabile anche la norma che vieta alle banche di rendere disponibili agli eredi il denaro e gli investimenti del defunto, se non viene dimostrata la presentazione della dichiarazione di successione.
Questa regola vale anche quando non è dovuta alcuna imposta grazie all'applicazione della franchigia. Come abbiamo visto, anche in questi casi, che saranno i più numerosi, la dichiarazione di successione deve essere presentata, e quindi le banche sono tenute a richiederla, a meno che il coniuge e i figli, quali unici eredi, dichiarino sotto la propria responsabilità che l'attivo ereditario, nel suo complesso, non è superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, il che esenta dall'obbligo della dichiarazione di successione.
Le banche possono inoltre richiedere la prova della qualità di eredi mediante un atto notorio, o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. E' quindi opportuno chiedere alla propria banca quale documentazione occorre presentare.
E' inoltre necessaria una copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, se presente, ed eventualmente una copia autentica della rinuncia all'eredità da parte di qualcuno degli eredi.


L’atto notorio per la successione

La prova della qualità di eredi viene normalmente fornita mediante un atto notorio, nella quale due persone, che non devono essere parenti degli eredi né interessati in qualche modo all'atto, si presentano davanti al notaio per dichiarare sotto giuramento chi sono gli eredi del defunto, avendone diretta conoscenza. L’atto notorio è normalmente richiesto dalle banche prima di mettere a disposizione le somme agli eredi.
Per la stipula dell’atto notorio è dunque necessario ottenere la disponibilità di due persone che conoscevano il defunto e sono al corrente della sua situazione famigliare, pur non essendo legati da vincoli di parentela o affinità con il defunto o con gli eredi. Queste persone non devono essere in alcun modo interessate alla successione. Di solito ci si rivolge a due amici di famiglia.
Nell’atto notorio gli attestanti devono essere a diretta conoscenza dei fatti che dichiarano, e se ne assumono la responsabilità. Per questo, il ruolo di attestante non può essere assunto dai collaboratori del notaio, che invece svolgono spesso la funzione di testimoni negli atti pubblici (funzione per la quale è sufficiente essere presente alla stipula, senza rendere alcuna dichiarazione).
Alcune banche, quando le somme comprese nell’eredità non sono particolarmente rilevanti, si accontentano di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa direttamente dagli eredi, sempre davanti al notaio. E' quindi opportuno chiedere alla propria banca quale documentazione occorre presentare.


Le cassette di sicurezza

Se il defunto era titolare o cointestatario di una cassetta di sicurezza, essa non può essere aperta se non in presenza di un notaio oppure di un funzionario dell'agenzia delle entrate, che redige il verbale del suo contenuto. E’ inoltre necessaria la presenza di un perito per la valutazione degli oggetti presenti nella cassetta.
Il verbale deve essere allegato alla dichiarazione di successione.

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