L'acquisto dall'erede o dal legatario apparente

L’acquisto dall’erede apparente

Chi acquista un bene ereditario da chi appare essere l’erede è tutelato contro le successive richieste del vero erede, se dimostra di avere agito in buona fede, cioè nella convinzione che l’erede apparente fosse il vero erede.
La legge dispone infatti che sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzione a titolo oneroso con l' erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede (art. 534, secondo comma, del codice civile).
La condizione di erede apparente si può verificare quando un soggetto risulta essere erede in base a un testamento che viene successivamente annullato, dichiarato nullo o reso inefficace da un testamento successivo, oppure quando un soggetto risulta essere erede per legge, e viene successivamente pubblicato un testamento che dispone diversamente.
In questi casi, chi contratta in buona fede con l’erede apparente, per esempio acquistando un bene ereditario, è sempre tutelato contro le pretese del vero erede, che potrà far valere i suoi diritti soltanto nei confronti dell’erede apparente, ma non contro l’acquirente del bene.
Se però si tratta di beni immobili (o beni mobili iscritti nei pubblici registri), è sempre necessario che l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente siano stati trascritti nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (art. 534, terzo comma, del codice civile). Per questa ragione è sempre importante che sia eseguita la trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità, espressa o tacita.



L’acquisto dal legatario apparente

La tutela prevista dalla legge per chi acquista dall’erede apparente non si estende, purtroppo, a chi acquista dal legatario apparente.
Quando la formulazione del testamento porta a qualificare una disposizione come legato, cioè lascito di un bene determinato, non si applica la norma che fa salvi i diritti di chi acquista dall'erede apparente (art. 534 del codice civile).
Chi acquista in buona fede un bene immobile dal legatario apparente è invece tutelato soltanto quando sono trascorsi almeno cinque anni dalla trascrizione del legato nei registri immobiliari (art. 2652 n. 7 del codice civile).
Anche in questo caso, dunque, è importante verificare che il legato sia stato correttamente trascritto nei registri immobiliari, ma se non sono ancora passati cinque anni, l’acquirente rimane soggetto al rischio di rivendicazioni da parte del vero erede o legatario.

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