L’accettazione con beneficio di inventario

Normalmente gli eredi sono a conoscenza del patrimonio del defunto, o almeno sono in grado di valutare se l’eredità è attiva o passiva, quindi possono scegliere in modo consapevole se accettare o meno l’eredità. Il legislatore, però, si è preoccupato anche di chi non conosce l’ammontare dei debiti che aveva il defunto, e quindi teme, diventando erede, di doverne rispondere con il proprio patrimonio personale. Ciò avviene soprattutto quando si è chiamati all’eredità di un parente lontano, o comunque di una persona con la quale non si avevano molti rapporti quando era in vita. Ci possono essere dubbi, quindi, sulla consistenza del suo patrimonio.
La soluzione, in questo caso, è l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Con l'accettazione beneficiata l'erede è tenuto a pagare i debiti del defunto solo entro il valore attivo dell'eredità, e non espone ad alcun rischio il proprio patrimonio personale.
E' però necessario fare l'inventario dell'eredità, con l'intervento di un notaio oppure del cancelliere del Tribunale.
Il notaio può essere stato designato dal defunto nel testamento. In caso contrario il notaio può essere scelto da chi chiede la redazione dell’inventario, a meno che all’eredità non siano stati apposti i sigilli (ipotesi molto rara), perché in tal caso il notaio viene nominato dal Tribunale, su richiesta di chi intende procedere all’inventario (art. 769 del codice di procedura civile).
Il chiamato in possesso dei beni ereditari è obbligato a prendere una decisione circa l’accettazione o meno dell’eredità in tempi brevi.
La legge dispone, infatti, che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o da quando ha avuto notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine ha cominciato l’inventario, ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice (è la cosiddetta accettazione presunta dell’eredità).
Una volta compiuto l'inventario, il chiamato che non ha ancora dichiarato di accettare l’eredità con beneficio di inventario ha quaranta giorni dal compimento dell'inventario per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità, e trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può invece fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto tale dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione. Se entro questo termine il chiamato ha cominciato l’inventario, ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. In mancanza, è considerato erede puro e semplice.
Quando il chiamato che non è in possesso dei beni ereditari ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario, e in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità (art. 487 c.c.).
L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, se in seguito intende vendere o comunque compiere atti di disposizione sui beni ereditari, deve chiedere l’autorizzazione al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 747 del codice di procedura civile). Se si tratta di un incapace, occorre anche il preventivo parere del giudice tutelare.
In seguito all’accettazione con beneficio di inventario, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate prima della morte del debitore (art. 2830 c.c.).


I documenti per l'inventario di eredità


Altri modi di diventare erede:


L’accettazione espressa dell’eredità

L’accettazione tacita dell’eredità

L’acquisto dell’eredità senza accettazione

L’erede o legatario apparente

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