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La detrazione degli interessi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principaleTra le agevolazioni fiscali concesse a chi compra la
prima casa rientra anche la detraibilità degli interessi passivi pagati sul
mutuo destinato a finanziarne l'acquisto. Chi ha contratto un mutuo
ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, propria o di suoi
familiari, può detrarre dalle imposte sui redditi relative all'anno durante il
quale ha pagato le rate del mutuo il 19%, degli interessi passivi e oneri
accessori pagati in dipendenza del mutuo, sino ad un importo di 4.000 euro
(dal 1 gennaio 2008).
Il risparmio che si può ottenere può arrivare quindi a 760 euro per ogni
anno di durata del mutuo. L'agenzia delle entrate ha precisato che quando
l'importo del mutuo è superiore al prezzo di acquisto dell'immobile indicato
nel rogito, non è possibile portare in detrazione l'intero importo degli
interessi pagati, ma solo la parte corrispondente al prezzo dichiarato per
l'acquisto dell'immobile (circolare n. 15/E del 2005). Per esempio,
con un mutuo di 100.000 euro e un prezzo di acquisto di 90.000 euro, pari al 90%
dell'importo del mutuo, se nell'arco dell'anno abbiamo pagato interessi per
3.500 euro potremo calcolare la detrazione solo sul 90% degli interessi, cioè
3.150 euro, quindi avremo diritto a una detrazione di 598,50 euro anziché di
665 euro. La detrazione degli interessi passivi del mutuo non
è in alcun modo collegata all'eventuale richiesta delle agevolazioni prima casa
nell'atto di acquisto dell'immobile, quindi è ammessa anche quando non sono
state chieste le agevolazioni per l'acquisto della prima casa. La detrazione fiscale deve essere ripartita tra
tutti gli intestatari del mutuo, quindi ciascuno di essi può detrarre dalle
imposte solo la propria quota di interessi. Se però il mutuo è intestato a
entrambi i coniugi e uno di essi è fiscalmente a carico dell'altro, la
detrazione spetta a quest'ultimo per l'intero. Tra gli oneri accessori detraibili rientrano
l'imposta sostitutiva applicata sul mutuo, l'imposta per l'iscrizione di
ipoteca, le spese di istruttoria e di perizia e le spese notarili sostenute per
la stipula del mutuo. Non è invece ammessa la detrazione, tra gli oneri
accessori, delle spese relative all'assicurazione dell'immobile, anche se è
richiesta dalla banca per la concessione del mutuo. Gli oneri accessori sono
detraibili esclusivamente nell'anno in cui sono state sostenute le relative
spese, e non successivamente. I
requisiti per l'agevolazione La detrazione fiscale degli interessi è ammessa
quando ricorrono questi requisiti: 1) l'immobile deve essere acquistato dal
mutuatario. Non è possibile, dunque, usufruire della detrazione
se chi contrae il mutuo è un soggetto diverso dall'acquirente dell'immobile,
anche se familiare. L'Agenzia delle entrate ritiene che la detrazione degli
interessi passivi spetti anche a chi ha acquistato solo la nuda proprietà
dell'immobile, gravato da usufrutto a favore di altra persona, ma non a chi
acquista l'usufrutto, anche se l'immobile viene destinato a sua abitazione
principale. 2) l'immobile deve essere destinato ad
abitazione principale del mutuatario o di un suo familiare entro un anno
dall'acquisto. L'abitazione principale è quella in cui il
mutuatario o i suoi familiari dimorano abitualmente. Per familiari si intendono
il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
il secondo grado. In caso di separazione personale dei coniugi, il coniuge
separato rientra tra i familiari fino alla sentenza di divorzio. Dopo il
divorzio, la detrazione viene riconosciuta al mutuatario che ha trasferito la
propria dimora abituale se l'immobile continua ad essere l'abitazione principale
dei figli. La destinazione del mutuo all'acquisto dell'abitazione principale può
risultare dall'atto di mutuo o dall'atto di acquisto dell'immobile, oppure da
un'attestazione rilasciata dalla banca. Se la banca non rilascia l'attestazione
il contribuente può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dichiarando che il
mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. 3) l'acquisto dell'immobile deve essere avvenuto
nell'anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.
Se viene acquistata un'unità immobiliare oggetto di lavori
di ristrutturazione edilizia, comprovati da concessione edilizia o atto
equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
l'appartamento è adibito a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. Se invece l'unità immobiliare, al momento dell'acquisto, è
affittata a terzi, la detrazione spetta a condizione che l'acquirente notifichi
all'affittuario lo sfratto per finita locazione entro tre mesi dall'acquisto, e
adibisca l'immobile a propria abitazione principale entro un anno dal rilascio. La
sostituzione del mutuo La legge consente di continuare a usufruire della
detrazione fiscale anche quando il mutuo originario viene estinto e ne viene
stipulato uno nuovo di importo non superiore alla quota di capitale che
rimane da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati,
indipendentemente dal tempo trascorso dall'acquisto dell'immobile (art. 15,
comma 1, lettera b, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle
imposte sui redditi). Questa agevolazione era applicabile anche seguendo la
soluzione tradizionale per la sostituzione del mutuo, cioè senza ricorrere alla
portabilità dell'ipoteca. La legge Bersani-bis ha precisato che la surrogazione
non comporta il venir meno dei benefici fiscali, quindi la detrazione fiscale
degli interessi può essere certamente mantenuta anche utilizzando la portabilità
dell'ipoteca. Sono stati inoltre superati tutti i dubbi
avanzati in passato dall'amministrazione finanziaria sulla possibilità di
mantenere la detrazione anche quando il nuovo mutuo viene stipulato con una
banca diversa dalla precedente. A differenza delle norme previgenti, la legge
Bersani-bis non ha stabilito che il nuovo mutuo non possa essere di importo
superiore alla quota di capitale che rimane da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati, quindi sembra consentire che il nuovo mutuo
sia di importo superiore a quello estinto, senza che per questo vengano meno le
agevolazioni fiscali. Dovrebbe quindi essere possibile stipulare un nuovo
mutuo che finanzi, oltre all'estinzione del mutuo precedente, anche ulteriori
esigenze di liquidità, ma in tal caso, ovviamente, la detrazione fiscale
degli interessi sarebbe limitata alla quota proporzionalmente corrispondente al
vecchio mutuo estinto, così come già avviene, peraltro, quando il mutuo
contratto contestualmente all'acquisto della casa è di importo superiore al
prezzo pagato. Si attende, comunque, una conferma dall'Agenzia delle entrate. Non ci sono problemi, invece, in caso di rinegoziazione
del mutuo con la stessa banca, perchè in tal caso il contratto di mutuo non
cambia, ma vengono modificate solo alcune delle sue condizioni.
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