La
detrazione del 36% si
trasferisce all’acquirente,
salvo patto contrario
Quando viene
venduta l’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di recupero
del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione fiscale del 36%, la
parte di detrazione Irpef non ancora utilizzata è automaticamente trasferita all’acquirente, se si tratta di una
persona fisica, salvo patto contrario. E’ questa la nuova regola che vale per le compravendite
stipulate dal primo gennaio 2012 (art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi, introdotto dall'art. 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
cosiddetto decreto "Salva Italia", come risultante dalla legge di
conversione 22 dicembre 2011, n. 214).
La detrazione,
dunque, può rimanere al venditore
dell’immobile solo inserendo nell'atto di compravendita una clausola espressa
in tal senso.
Ricordiamo che per le compravendite
stipulate dal 17 settembre al 31 dicembre 2011 (articolo 2, commi 12-bis e 12-ter, del decreto
legge 138/2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) la parte di detrazione Irpef non ancora utilizzata
poteva essere trasferita all'acquirente dell'immobile (persona fisica) solo con
una clausola espressa, mentre in caso contrario rimaneva in capo al venditore.
La normativa
precedente, in vigore fino al 16 settembre 2011, prevedeva invece che le rate
residue di detrazione spettassero esclusivamente al nuovo proprietario.
E’ dunque
opportuno che già nella fase delle trattative venga affrontato questo aspetto,
eventualmente inserendo una clausola nel contratto preliminare. In mancanza di
una specifica pattuizione, comunque, la detrazione Irpef si trasferisce
automaticamente all'acquirente. Perchè rimanga in capo al
venditore, anche quando non sarà più proprietario dell’immobile, è necessario inserire nel
rogito una clausola specifica.
In caso di
successione, la detrazione si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede
che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
E' dubbia, invece, la
sorte della detrazione in caso di donazione dell’immobile ristrutturato,
dato che la nuova norma fa riferimento esclusivamente alla vendita. Saranno
dunque necessari chiarimenti dall'Agenzia delle entrate.
La detrazione fiscale del
36%, in precedenza prevista solo per i lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2012,
è stata resa permanente con l'introduzione nel Testo Unico delle Imposte sui
Redditi, quindi non ha più una scadenza.
Ricordiamo che
la detrazione Irpef prevista per i lavori di recupero di fabbricati a prevalente
destinazione abitativa è fissata oggi nella
misura del 36% dell’importo delle spese sostenute, fino a un massimo di 48.000
euro di spese per ciascuna unità immobiliare. L’importo totale delle spese
sostenute in ciascun anno genera una detrazione Irpef del 36% da suddividere in
10 rate annuali di uguale importo.
I contribuenti di età non
inferiore a 75 e 80 anni possono però ripartire la detrazione rispettivamente
in cinque rate o tre rate annuali di pari importo.
Per le spese
fatture emesse tra il 1° gennaio 2006 e il 30 settembre 2006 la detrazione
spettava invece nella misura complessiva del 41%.