Notaio  Paolo  Tonalini

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La cubatura edificabile è ora trasferibile

La cubatura edificabile diventa finalmente un bene trasferibile. La nuova norma introdotta dal decreto sviluppo 2011, che consente la trascrizione nei registri immobiliari dei “contratti che trasferiscono i diritti edificatori, comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche a essi relative” (art. 5, comma 3, d.l. 70/2011), ha risolto in senso positivo i dubbi sulla natura della cubatura o volumetria.

Fino a ieri, infatti, non era possibile trasferire semplicemente la cubatura da un’area all’altra, e nella prassi si erano trovati alcuni sistemi alternativi che consentivano di raggiungere lo stesso risultato, ma in modo più complicato. Si utilizzava, per esempio, la costituzione di una servitù che impedisse la costruzione su un determinato terreno, a favore di un altro, che doveva però essere confinante o almeno molto vicino. Oppure si poneva un vincolo su un terreno, in forza del quale il Comune competente accettava di riconoscere una maggiore cubatura edificabile su un’altra area.

Oggi, finalmente, non è più necessario ricorrere a questi trucchi, perché la legge ci consente, molto più semplicemente, di trasferire, in tutto o in parte, la cubatura realizzabile su una determinata area, con un atto notarile stipulato tra il proprietario di questa e un altro soggetto, interessato ad acquisirla. Il trasferimento viene trascritto nei registri immobiliari, così da essere facilmente conoscibile da tutti. In questo modo, i successivi acquirenti del terreno rimasto privo della cubatura edificabile possono esserne informati prima di procedere all’acquisto (attraverso i controlli che il notaio fa prima dell’atto).

Il trasferimento della cubatura avviene a favore di un soggetto determinato, ma non è necessario indicare subito su quale area verrà utilizzata (a differenza di quanto avveniva in precedenza, utilizzando il sistema della costituzione di servitù). L’acquirente, dunque, potrà decidere in seguito su quale area utilizzare la cubatura acquistata, per realizzare una costruzione, e potrà anche conservare la cubatura acquistata in attesa di acquistare il terreno su cui costruire, oppure rivendere nuovamente la cubatura acquistata.

I diritti edificatori, dunque, sono considerati dalla legge come veri e propri beni immateriali. Resta in dubbio la loro qualificazione come diritti di natura immobiliare, che incide sull’aliquota delle imposte di registro e ipotecarie da applicare alla loro cessione. Su questo punto sarà necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo comunque che la possibilità di utilizzare concretamente la cubatura acquistata dipende sempre dagli strumenti urbanistici, quindi è opportuno verificarne l’applicabilità al caso concreto, presso il Comune competente.

La cessione di cubatura troverà sempre più spesso applicazione nell’ambito della cosiddetta “perequazione urbanistica”, già prevista negli strumenti urbanistici di alcuni Comuni (come, per esempio, nel Comune di Stradella, che è stato uno dei primi a regolamentarla e ad applicarla concretamente). Secondo il principio della perequazione, disciplinata dalla normativa regionale (in Lombardia, la legge regionale n. 12/2005), viene attribuito lo stesso indice di edificabilità a tutte le aree del Comune (o comprese in zone omogenee all’interno del Comune), e il proprietario di aree che concretamente non risultano edificabili (perché destinate, per esempio, a uso pubblico o a verde) può cedere la propria cubatura a chi è interessato a costruire, sulla propria area, in misura superiore all’indice. In questo modo viene compensato il danno derivante dall’attribuzione di una destinazione urbanistica sfavorevole. Fino a ieri si poneva il problema di rendere conoscibile a tutti l’avvenuto trasferimento della cubatura presente su una determinata area, e a tal fine il Comune doveva istituire un apposito registro pubblico. Oggi, con la possibilità di procedere alla trascrizione nei registri immobiliari, tutto risulta più semplice.