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Contanti, il limite scende a 1.000 euro
Il
limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è stato ridotto
a 1.000 euro dal 6 dicembre 2011 (art. 12
d.l. 6 dicembre 2011,
n. 201). Le
nuove norme prevedono il divieto di trasferimenti in contanti per importi
complessivamente pari o superiori a 1.000 euro. Ciò significa che i contanti
possono essere usati solo fino all'importo di euro 999,99 perché il divieto
scatta già da 1.000 euro. Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti
direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste
Italiane S.p.A., e si applica sia ai pagamenti sia ai trasferimenti ad altro
titolo, e dunque anche alle donazioni. Il limite di 1.000 euro non riguarda,
invece, versamenti e prelevamenti dai conti correnti bancari e postali, che
possono ancora essere eseguiti in contanti anche per importi superiori. Il
frequente versamento o prelevamento di grosse somme in contanti può però
comportare una segnalazione da parte della banca, se non giustificata
dall’attività svolta dal soggetto (come, per esempio, per bar o benzinai). Gli
assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola
"non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore
a 1.000 euro. Anche in questo caso rileva l'importo complessivo, non del singolo
assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con
modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della
norma). Pertanto, se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il
cui importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro, devono essere
"non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ai
1.000 euro. Rimane
in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi nei
libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti dalla clausola di non
trasferibilità. In quelli rilasciati precedentemente la dicitura "non
trasferibile" deve essere apposta a mano da chi firma l’assegno. E’
possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli per assegni
"liberi", cioè senza la dicitura "non trasferibile",
pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di euro 1,50. Oggi questi assegni
possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a 1.000 euro. Anche
il rilascio di assegni circolari "liberi" può essere richiesto solo
per importi inferiori a 1.000 euro, pagando anche qui, per ciascun assegno,
l'imposta di bollo di euro 1,50. Il
saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere pari o
superiore a 1.000 euro. Quelli già esistenti, se portano un saldo superiore a
quello consentito dalle nuove norme, devono essere ridotti o estinti entro il 31
dicembre 2011. Ricordiamo
che la violazione del divieto di utilizzo dei contanti o degli assegni
"liberi" per i pagamenti comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento dell'importo
pagato (art. 5, comma 1, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143). Le
regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose
variazioni negli ultimi anni. Il limite, originariamente fissato a 5.000 euro
dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 (art.
49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), era stato aumentato a 12.500 euro
dal 25 giugno 2008 (art. 32 d.l. 112/2008),
poi ridotto nuovamente a 5.000 euro dal 31 maggio 2010 (d.l. 78/2010), e
infine a 2.500 euro dal 13 agosto 2011. Ricordiamo
che dal 25 giugno 2008 è stata abrogata la norma secondo cui la girata
dell'assegno (bancario o circolare), quando consentita dalla legge, doveva
recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante, oltre alla sua firma.
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