Notaio  Paolo  Tonalini

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Contanti, limite a 5.000 euro

Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è nuovamente ridotto a 5.000 euro.
Le nuove norme del d.l. 78/2010, subito in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (31 maggio 2010), prevedono il divieto di pagamenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 5.000 euro. Ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all'importo di euro 4.999,99 perché il divieto scatta già da 5.000 euro.
Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore a 5.000 euro. Anche in questo caso rileva l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Pertanto, se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore a 5.000 euro, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ai 5.000 euro.
Rimane in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi nei libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti dalla clausola di non trasferibilità. In quelli rilasciati precedentemente la dicitura "non trasferibile" deve essere apposta a mano da chi firma l’assegno. E’ ancora possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli per assegni "liberi", cioè senza la dicitura "non trasferibile", pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di euro 1,50. Oggi questi assegni possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a 5.000 euro, mentre a partire da tale importo è necessario apporre a mano la dicitura "non trasferibile". Anche il rilascio di assegni circolari "liberi" può essere ora richiesto solo per importi inferiori a 5.000 euro, pagando anche qui, per ciascun assegno, l'imposta di bollo di euro 1,50.
Il saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro. Quelli già esistenti, se portano un saldo superiore a quello consentito dalle nuove norme, devono essere ridotti o estinti entro il 30 giugno 2011.
Ricordiamo che la violazione del divieto di utilizzo dei contanti o degli assegni "liberi" per i pagamenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento dell'importo pagato (art. 5, comma 1, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).
Le regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni. Il limite era stato aumentato a 12.500 euro dal 25 giugno 2008 (art. 32 d.l. 112/2008), mentre era già stato di 5.000 euro dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 (art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). Dal 25 giugno 2008 era stata abrogata anche la norma secondo cui la girata dell'assegno (bancario o circolare), quando consentita dalla legge, doveva recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante, oltre alla sua firma.