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Contanti, limite a 5.000 euro
Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni
trasferibili è nuovamente ridotto a 5.000 euro.
Le nuove norme del d.l. 78/2010, subito in vigore dal giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale (31 maggio 2010), prevedono il divieto di pagamenti in
contanti per importi complessivamente pari o superiori a 5.000 euro. Ciò
significa che i contanti possono essere usati solo fino all'importo di euro
4.999,99 perché il divieto scatta già da 5.000 euro.
Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola
"non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore
a 5.000 euro. Anche in questo caso rileva l'importo complessivo, non del singolo
assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con
modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della
norma). Pertanto, se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il
cui importo complessivo è pari o superiore a 5.000 euro, devono essere
"non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ai
5.000 euro.
Rimane in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi
nei libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti dalla clausola di
non trasferibilità. In quelli rilasciati precedentemente la dicitura "non
trasferibile" deve essere apposta a mano da chi firma l’assegno. E’
ancora possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli per assegni
"liberi", cioè senza la dicitura "non trasferibile",
pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di euro 1,50. Oggi questi assegni
possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a 5.000 euro, mentre
a partire da tale importo è necessario apporre a mano la dicitura "non
trasferibile". Anche il rilascio di assegni circolari "liberi"
può essere ora richiesto solo per importi inferiori a 5.000 euro, pagando anche
qui, per ciascun assegno, l'imposta di bollo di euro 1,50.
Il saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere pari o
superiore a 5.000 euro. Quelli già esistenti, se portano un saldo superiore a
quello consentito dalle nuove norme, devono essere ridotti o estinti entro il 30
giugno 2011.
Ricordiamo che la violazione del divieto di utilizzo dei contanti o degli
assegni "liberi" per i pagamenti comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento
dell'importo pagato (art. 5, comma 1, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).
Le regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose
variazioni negli ultimi anni. Il limite era stato aumentato a 12.500 euro dal 25
giugno 2008 (art. 32 d.l. 112/2008), mentre era già stato di 5.000 euro dal 30
aprile 2008 al 24 giugno 2008 (art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). Dal
25 giugno 2008 era stata abrogata anche la norma secondo cui la girata
dell'assegno (bancario o circolare), quando consentita dalla legge, doveva
recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante, oltre alla sua firma.
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