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Le tasse sul contratto preliminareIl contratto preliminare deve essere
registrato entro venti giorni dalla firma, ed è soggetto all'imposta di
registro in misura fissa (168 euro) indipendentemente dal prezzo della
compravendita. Sono però dovute imposte proporzionali sulle somme pagate a
titolo di acconto o di caparra. Sull'acconto si applica l'imposta di registro
del 3%, che potrà essere detratta dall'imposta dovuta al momento del rogito
definitivo (ad eccezione dei 168 euro dell'imposta fissa, che non si può mai
recuperare). Se la vendita è soggetta a Iva, invece, anche per l'acconto si
emette fattura applicando l'Iva, con la stessa aliquota prevista per il
prezzo (4% per la prima casa, 10% per le seconde case, 20% per le case di lusso).
Sulla caparra si applica sempre l'imposta di registro con l'aliquota dello
0,50%, anche per gli atti soggetti a Iva. Anche l'imposta di registro pagata
sulla caparra sarà detratta da quella dovuta al momento del rogito definitivo
(ad eccezione dei 168 euro dell'imposta fissa, che non si può mai recuperare),
ma ciò non è possibile per le compravendite soggette a Iva, nelle quali
l'imposta pagata sulla caparra è sempre un costo aggiuntivo rispetto all'Iva
dovuta sulla compravendita, mentre l'Iva sull'acconto non è altro che
un'anticipazione dell'Iva che sarebbe comunque dovuta al momento del rogito.
Nelle compravendite soggette a imposta di registro, invece, l'imposta
proporzionale pagata sull'acconto o sulla caparra rappresenta sempre un anticipo
sull'imposta da pagare al rogito. In passato, nonostante l'obbligo previsto dalla
legge, erano in pochi a registrare il contratto preliminare. Oggi però le nuove
regole che obbligano a indicare nel rogito i pagamenti avvenuti (anche in
precedenza) rendono evidente, agli occhi del fisco, la presenza di un
compromesso. |
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