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Il Compromesso e la Proposta d'Acquisto

Il trasferimento della proprietà della casa avviene solo con la stipula del contratto definitivo di compravendita. Molti obblighi, però, vengono assunti già nel contratto preliminare, definito abitualmente “compromesso”, di solito sottoscritto in forma privata eppure pienamente vincolante. Ecco perché dobbiamo prestare particolare attenzione alle clausole inserite nel compromesso, che regola gran parte degli aspetti del contratto definitivo e le modalità di pagamento, senza possibilità di ripensamenti.

Quando ci si rivolge a un'agente immobiliare, di solito egli predispone anche il testo del contratto preliminare. In questo caso la serietà dell’agente può essere una garanzia. E' comunque sempre opportuno controllare il modulo per verificare che non contenga clausole abusive o particolarmente onerose, soprattutto per l'acquirente. E' indice di serietà dell'agente immobiliare consegnare il modulo alla parte prima della sottoscrizione, per consentire di leggerlo attentamente. In ogni caso, prima di firmare il compromesso, l'acquirente deve preoccuparsi di conoscere esattamente la condizione dell'immobile sia in relazione all’intestazione della proprietà presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sia alla situazione catastale, sia alla regolarità sotto il profilo della normativa urbanistica (titoli abilitativi, eventuali condoni, agibilità, etc.), esaminando le planimetrie e la documentazione catastale.

In ogni caso può essere opportuno farsi assistere, già in questa fase, dal notaio che sarà incaricato del rogito definitivo. Questo è importante soprattutto all'acquirente, che si trova esposto ai rischi maggiori relativamente alla situazione giuridica del bene acquistato, oltre che alla sorte delle somme anticipate.

Vediamo quali sono le clausole più importanti del compromesso. Anzitutto, è importante descrivere dettagliatamente l'immobile con i dati catastali e inserire i dati anagrafici completi del venditore e dell'acquirente, specificando che si tratta di un contratto preliminare e non di una compravendita definitiva. Occorre poi prevedere un termine per il rogito definitivo, eventualmente precisando se una delle parti può chiedere di anticiparne la stipula. Dobbiamo anche indicare se la consegna dell'immobile è già avvenuta o avverrà al rogito. Il venditore, infine, deve garantire che l'immobile sia libero da ogni gravame pregiudizievole (come per esempio ipoteche e pignoramenti) e completamente regolare sotto il profilo urbanistico. I relativi accertamenti sono normalmente svolti dal notaio prima del rogito definitivo, ma l'acquirente ha tutto l'interesse a farli eseguire già prima della firma del compromesso, soprattutto quando gli è chiesto di anticipare una somma consistente. Se l'acquirente ha intenzione di finanziare l'acquisto con un mutuo bancario, è opportuno condizionare il contratto preliminare all'effettiva concessione del prestito.

Alla firma del compromesso, di solito, l'acquirente consegna al venditore una somma di denaro, che può essere qualificata in diversi modi. Normalmente si parla di acconto, quindi di una somma da imputare al prezzo concordato, che deve essere restituita se per qualsiasi motivo non si arriva al rogito definitivo. Se invece si parla di caparra, allora si deve intendere come caparra confirmatoria. La differenza è che in caso di inadempimento dell'acquirente (cioè di un rifiuto di acquistare) la caparra può essere trattenuta dal venditore a risarcimento del danno subito, mentre se inadempiente è il venditore (che si rifiuta di vendere) l'acquirente può chiedere la restituzione del doppio della caparra versata. La parte non inadempiente ha però il diritto di chiedere l'esecuzione del contratto, anche davanti al giudice, se non si accontenta di trattenere la caparra o ottenere il doppio. La caparra confirmatoria ha la funzione di vincolare maggiormente le parti al rispetto dell'impegno assunto, ma normalmente non dovrebbe essere di ammontare troppo elevato. C'è anche una terza possibilità, la caparra penitenziale, che attribuisce a una delle parti (o a entrambe) il diritto di recedere dal contratto perdendo la caparra o restituendone il doppio. In questo caso, dunque, non si verifica un inadempimento, perché è previsto fin dall'inizio che una delle parti (o entrambe) possa ripensarci, ed è già stabilito quanto costerà cambiare idea. Quando la somma è versata al momento del compromesso si parla di caparra penitenziale, mentre se è previsto un pagamento successivo viene chiamata multa penitenziale. In ogni caso il pagamento della somma libera da ogni obbligo verso la controparte. Ricordiamo che la caparra, per essere considerata penitenziale, deve essere espressamente definita tale nel compromesso.

L'intervento del notaio nella fase del compromesso di solito si limita a un'assistenza per la sua redazione. E' possibile, però, chiedere al notaio di autenticare le firme sul compromesso. In questo caso il notaio è obbligato a registrare il compromesso, pagando le relative imposte, e a trascriverlo nei Registri Immobiliari. In questo modo l'acquirente è maggiormente tutelato contro le possibili conseguenze dannose derivanti dalla vendita dello stesso bene ad altri, dalla trascrizione di pignoramenti o sequestri e dall'iscrizione di ipoteche prima del contratto definitivo, ma ci sono dei costi aggiuntivi, che di solito si preferisce evitare quando è previsto di arrivare al rogito in tempi brevi.

Ricordiamo infine che le nuove norme per la vendita di immobili in corso di costruzione prevedono regole particolari anche per la redazione del compromesso.

Quando le parti si avvalgono di un'agenzia immobiliare, di solito la stipula del contratto preliminare è preceduta dalla sottoscrizione di una proposta di acquisto. Dobbiamo tenere presente che la proposta vincola solo l'acquirente che l'ha firmata, e potrà essere accettata o meno dal venditore. Il venditore, dunque, rimane libero di fare ciò che vuole fino a che non ha accettato la proposta. Ciò significa che la proposta non può mai essere considerata una sorta di prenotazione da firmare velocemente per fermare l'affare. Al contrario, la firma della proposta va sempre valutata con attenzione. Infatti, se il venditore accetta la proposta, questa si converte automaticamente in un contratto preliminare, nel momento in cui l'accettazione viene comunicata al proponente. Contrariamente a quello che pensa di solito chi si avvicina per la prima volta all'acquisto della casa, la proposta non deve essere presa alla leggera, perché la sua firma può già vincolare definitivamente l'acquirente. E' dunque opportuno prestare particolare attenzione alle clausole inserite nella proposta. Vale tutto quello che abbiamo appena detto per il compromesso, e in particolare il consiglio di chiedere subito l'assistenza del notaio di fiducia. Con la firma della proposta, infatti, ci impegniamo per il contratto definitivo, e in particolare per le modalità di pagamento, senza possibilità di ulteriori trattative o ripensamenti.

La legge consente al proponente di revocare la proposta, con un'apposita comunicazione alla controparte, fino al momento in cui gli viene comunicata l'accettazione da parte del destinatario. Di solito, però, la proposta viene qualificata come "irrevocabile", e pertanto non può essere revocata fino al termine in essa indicato (normalmente non superiore a trenta giorni).

Alla firma della proposta, l'acquirente consegna di solito all'agenzia immobiliare un assegno a titolo di deposito, a garanzia della serietà delle proprie intenzioni. Questo deposito si convertirà in acconto o caparra (secondo quanto previsto nella proposta) al momento dell'accettazione del venditore, al quale sarà consegnato solo in quel momento. E' opportuno che il deposito non sia di ammontare eccessivo. Un acconto più consistente sarà versato al momento della stipula del compromesso, che nella prassi segue sempre l'accettazione della proposta. A questo proposito ricordiamo che quando la proposta contrattuale si converte in contratto preliminare in seguito alla comunicazione dell'accettazione, sorge l'obbligo di registrazione.

 

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