La legge prevede regole particolari per la vendita di
immobili da costruire (il cosiddetto acquisto "sulla carta"), in
vigore dal 21 luglio 2005 (d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Le nuove
norme tutelano la persona fisica che acquista un fabbricato non ancora
ultimato dall'impresa costruttrice o che ha eseguito una ristrutturazione
completa. Anzitutto, l'impresa che vende un immobile da costruire deve
consegnare all'acquirente una fideiussione rilasciata da una
banca, da un assicurazione o da altro intermediario autorizzato, a garanzia
della restituzione di tutte le somme versate prima del trasferimento
della proprietà, in caso di fallimento del venditore o pignoramento
dell'immobile. L'importo della fideiussione deve coprire tutte le somme già
pagate dall'acquirente al momento del contratto preliminare, ma anche
quelle che saranno pagate prima del rogito notarile. La fideiussione deve
essere efficace fino al momento in cui avverrà il trasferimento della
proprietà dell'immobile all'acquirente, e deve prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Se non
viene consegnata la fideiussione il contratto preliminare è nullo, ma la
nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.
Il contratto preliminare ha un contenuto
obbligatorio. Oltre ai dati anagrafici e catastali e alla descrizione
del fabbricato occorre indicare i permessi di costruzione; i vincoli
derivanti da atti d'obbligo o convenzioni urbanistiche; le ipoteche o
trascrizioni pregiudizievoli, precisando gli obblighi assunti dal
costruttore per la loro cancellazione; le caratteristiche tecniche della
costruzione e i tempi massimi di esecuzione dei lavori. Al contratto
devono essere allegati il capitolato dei lavori e gli elaborati del
progetto di costruzione, e i pagamenti devono avvenire con bonifico
bancario, versamento diretto su conto corrente bancario o postale o altre
forme che garantiscono la prova certa del pagamento.
Le nuove norme obbligano inoltre il costruttore a procedere
alla cancellazione o al frazionamento (in caso di accollo) dell'ipoteca
iscritta a garanzia del mutuo che ha finanziato la costruzione, prima
della stipula del rogito definitivo, e vietano espressamente al notaio
di stipulare l'atto, in presenza di un'ipoteca o un pignoramento, se non
si è prima provveduto in tal senso. Non è più possibile procedere alla
vendita con una semplice quietanza in cui la banca dichiara che il debito
è stato estinto.
Infine, al trasferimento della proprietà
dell'immobile il venditore deve consegnare all'acquirente una polizza
assicurativa con durata di dieci anni dall'ultimazione dei lavori,
che garantisce il risarcimento dei danni, all'immobile o a terzi, prodotti
dalla rovina totale o parziale dell'immobile, oppure da gravi difetti
costruttivi delle opere. In caso di mancata consegna della polizza
l'acquirente può diffidare il venditore ad adempiere entro un congruo
termine (almeno 15 giorni), e in caso contrario chiedere la risoluzione
del contratto per inadempimento, con la restituzione di tutte le somme
pagate e il risarcimento del danno.