Bonus verde

La legge di bilancio 2020 ha confermato la detrazione per interventi di sistemazione del “verde”, detrazione applicabile solo alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2020.
Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate e sostenute per interventi relativi:
a) alla «sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
b) alla realizzazione di impianti di irrigazione,
c) alla realizzazione di pozzi;
d) alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese per cui è ammessa la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.
Beneficiari: possono beneficiare della nuova detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi sopra elencati. Non è necessario, quindi che si tratti del proprietario dell’immobile essendo sufficiente che si tratti di soggetto che ne abbia la detenzione sulla base di un titolo idoneo.
Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e le fatture ed i bonifici bancari o postali siano a loro intestati, anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, l’unito civilmente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) (deve trattarsi di abitazione in cui si esplica la convivenza e quindi a disposizione del familiare che vuole fruire della detrazione; non è necessario si tratti dell’abitazione principale)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio (la legge 20 maggio 2016 n. 76 ha riconosciuto rilevanza anche al rapporto di convivenza e la disponibilità dell’immobile risulta insita nella convivenza che si esplica a sensi della suddetta legge 76/2016)
- il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato.
La detrazione (nella misura del 36%) spetta con riguardo a spese documentate per un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di euro 5.000 per ciascuna delle unità che compongono il condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Modalità operative: la detrazione in oggetto spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. In base al tenore della norma sembra sia sufficiente il ricorso a qualsiasi modalità di pagamento che sia in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione.

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