La detrazione fiscale per l'acquisto di autorimesse pertinenziali

La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) prevista per la ristrutturazione edilizia di abitazioni si applica anche all'acquisto di autorimesse di nuova costruzione destinate a pertinenza di un'abitazione (acquistata contestualmente o già di proprietà dell'acquirente). Dal 1° gennaio 2012 questa agevolazione è "a regime", cioè non ha più una scadenza prefissata.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2025, la detrazione è pari al 50% del costo di costruzione dell'autorimessa, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (legge 27 dicembre 2013, n. 147, prorogata dalla legge di bilancio 2021).

Dal 1° gennaio 2025 la percentuale di detrazione torna alla misura ordinaria del 36% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di uguale importo.

La detrazione, dunque, non si calcola sul prezzo di acquisto dell'autorimessa, ma sul costo di costruzione attestato dall'impresa costruttrice, comprendente le spese di progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali, l’Iva, i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici e gli oneri di urbanizzazione. L'attestazione può essere inserita direttamente nell'atto di compravendita, oppure essere resa con una dichiarazione separata. Non è più necessario indicare specificamente nell'attestazione il costo relativo alla manodopera.

Il prezzo dell'autorimessa deve essere necessariamente pagato con un particolare bonifico bancario o postale che riporti la causale del versamento ("detrazione fiscale ai sensi dell'art. 16-bis del d.P.R. 917/1986"), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che deve coincidere con chi dispone il bonifico, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore.
Attenzione, perché non si tratta di un normale bonifico: le banche (e Poste Italiane) sono infatti obbligate ad applicare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, quindi il costruttore non riceve l'intera somma, ma si vede trattenuto il 4%, che andrà a ridurre il versamento delle imposte da lui dovute in sede di dichiarazione dei redditi. Le banche hanno dunque appositi modelli per questo tipo di bonifico.

Se l’acquirente ha sottoscritto un contratto preliminare regolarmente registrato può effettuare il bonifico anche in data anteriore al rogito, mentre in mancanza di un contratto preliminare registrato il bonifico deve essere effettuato necessariamente lo stesso giorno in cui è stipulato l'atto notarile di compravendita.

L'Agenzia delle entrate ha però riconosciuto la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, quando il ricevimento delle somme da parte dell’impresa venditrice è attestato dall’atto notarile, a condizione che l'acquirente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione del costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della corretta determinazione del suo reddito (circolare dell'Agenzia delle entrate 18 novembre 2016, n. 43/E).

L'Agenzia delle entrate ha inoltre riconosciuto la detrazione nell'ipotesi in cui il bonifico bancario o postale utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alla banca o a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dalla legge. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Questa documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Ricordiamo che non è più necessaria la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, prevista dalla normativa precedente, sostituita dall'indicazione dei dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi in cui si chiede la detrazione.

Ricordiamo che l'agevolazione si applica anche all'acquisto di abitazioni che fanno parte di fabbricati interamente ristrutturati da un'impresa di costruzione, entro diciotto mesi dalla fine dei lavori.

In caso di vendita dell'immobile relativamente al quale è stata chiesta la detrazione fiscale, questa si trasferisce all'acquirente per la parte non ancora goduta, salvo patto contrario.

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