La detrazione fiscale per l'acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati

La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) prevista per la ristrutturazione edilizia di abitazioni si applica anche all'acquisto di abitazioni che fanno parte di fabbricati interamente ristrutturati da un'impresa di costruzione, entro diciotto mesi dalla fine dei lavori. Dal 1° gennaio 2012 questa agevolazione è "a regime", cioè non ha più una scadenza prefissata. Il termine per l'acquisto è stato prolungato da sei a diciotto mesi dalla fine dei lavori, dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Per applicare l'agevolazione, è necessario che l'abitazione acquistata faccia parte di un fabbricato su cui sono stati eseguiti interventi di restauro o risanamento conservativo, oppure di ristrutturazione edilizia, riguardanti l'intero edificio, e non solo una parte di esso, e che la stipula dell'atto notarile di acquisto avvenga entro diciotto mesi dalla fine dei lavori.

La detrazione si applica su un importo stabilito forfetariamente nel 25% del prezzo di acquisto dell'immobile, risultante dall'atto di compravendita, indipendentemente dal valore degli interventi di ristrutturazione eseguiti dall'impresa.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (legge 27 dicembre 2013, n. 147, prorogata dalla legge di bilancio 2021).

Dal 1° gennaio 2025 la percentuale di detrazione torna alla misura ordinaria del 36% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di uguale importo.

Non è necessario che il pagamento del prezzo della compravendita avvenga mediante bonifico bancario.

Se l’acquirente ha sottoscritto un contratto preliminare regolarmente registrato, può portare in detrazione gli acconti versati anche prima del rogito definitivo.

Ricordiamo che l'agevolazione si applica anche all'acquisto di autorimesse di nuova costruzione destinate a pertinenza di un'abitazione (acquistata contestualmente o già di proprietà dell'acquirente).

In caso di vendita dell'immobile relativamente al quale è stata chiesta la detrazione fiscale, questa si trasferisce all'acquirente per la parte non ancora goduta, salvo patto contrario.

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