Prima casa, divorzio e separazione dei coniugi

Il coniuge che, in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, cede all’altro la propria quota di comproprietà dell’abitazione principale, non perde le agevolazioni prima casa richieste al momento dell’acquisto, anche se non sono ancora trascorsi cinque anni.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, modificando la precedente interpretazione secondo la quale si sarebbe applicata, anche in questo caso, la regola generale che prevede decadenza dalla agevolazioni in caso di rivendita dell’immobile entro i cinque anni dall’acquisto, con la sola eccezione, specificamente prevista, del riacquisto (entro un anno) di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La comproprietà dell’abitazione tra i due coniugi rappresenta un problema da risolvere al momento della separazione personale. Con la cessazione della convivenza , infatti, la casa può essere di fatto utilizzata da uno solo dei coniugi, ma sotto il profilo economico costituisce di solito una parte consistente, se non preponderante, del patrimonio della coppia, e spesso è gravata anche dal mutuo contratto per l’acquisto, quindi si pone anche il problema del pagamento delle rate. E’ quasi inevitabile, dunque, che uno dei due coniugi acquisti anche la quota dell’altro, di solito accollandosi l’intero mutuo. In alternativa, si procede di comune accordo alla vendita dell’intero immobile a terzi.
Fino a ieri, però, questa operazione poteva costare molto cara sotto il profilo fiscale, se non erano ancora trascorsi cinque anni dall’acquisto della casa, perché l’agenzia delle entrate la considerava un’ipotesi di decadenza dall’agevolazione prima casa, con conseguente recupero in capo al cedente dell’imposta “piena” del 10%, oltre alle sanzioni e agli interessi.
Oggi, invece, se uno dei coniugi trasferisce all’altro la sua quota di comproprietà della casa, nell’ambito di un accordo di separazione o divorzio omologato dal giudice, non si verifica la decadenza dalle agevolazioni prima casa sull’acquisto avvenuto da meno di cinque anni, anche se il cedente non riacquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Secondo l’agenzia delle entrate, ciò avviene grazie all’applicazione dell’art. 19 della legge n. 74/1987, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa sul trasferimento nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio.
L’agenzia delle entrate ritiene inoltre che non si verifichi la decadenza dalle agevolazione nel caso in cui, in base all’accordo omologato dal tribunale, entrambi i coniugi trasferiscano a terzi la proprietà dell’immobile, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro, all’incasso del ricavato derivante dalla vendita, ma solo a condizione che il coniuge che incassa interamente il corrispettivo della vendita riacquisti entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale. In questo caso non si applica l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987, ma, il coniuge non incassa alcun corrispettivo per la vendita non è obbligato ad acquistare una nuova abitazione per evitare la decadenza.

I trasferimenti immobiliari nella separazione personale dei coniugi e nel divorzio

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