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Capitale e Debito nelle Piccole e Medie ImpreseAlla ricerca di un nuovo equilibrio tra capitale
proprio, finanziamenti dei soci e debito bancario di
Paolo Tonalini - Notaio Il
rapporto tra capitale proprio e debito bancario nelle piccole e medie imprese
italiane è sempre stato oggetto di discussione. Troppo spesso, infatti, le
nostre imprese ricorrono in modo eccessivo all'indebitamento verso le banche
per finanziare l'attività corrente, mantenendo un capitale proprio
estremamente ridotto, se non addirittura minimo. Il caso emblematico è
quello delle società a responsabilità limitata, che negli scorsi anni venivano
quasi sempre costituite e mantenute con un capitale sociale di 10.000 euro,
quello minimo previsto dalla legge, indipendentemente dalle dimensioni
dell'attività e dal fatturato. Certo, gli investimenti necessari allo
svolgimento dell'attività richiedevano un ulteriore apporto da parte dei soci,
ma questo avveniva normalmente mediante lo strumento del finanziamento soci,
ovvero un prestito da parte dei soci alla società, che poteva in seguito essere
restituito. Per la maggior parte degli investimenti necessari, però, ci si
rivolgeva al sistema bancario. La situazione economica che stiamo attraversando
ci costringe però a modificare le abitudini, e a ricercare nuovi equilibri
tra il capitale proprio investito dall'imprenditore e il debito bancario. Il debito verso le banche Nell'attuale
congiuntura economica, le banche stanno progressivamente riducendo prestiti e
affidamenti alle imprese, e valutano con sempre maggiore attenzione le nuove
richieste di finanziamento. Le imprese sono dunque vittima di una vera e
propria stretta creditizia (il temuto "credit crunch" di cui si
parla da tempo), che rappresenta probabilmente l'aspetto più pericoloso della
crisi finanziaria globale, e il più serio ostacolo alla ripresa economica,
soprattutto quando viene applicata in modo indiscriminato, senza distinguere il
comportamento delle aziende e senza premiare le imprese più virtuose. La crisi
di liquidità e di fiducia del sistema creditizio, infatti, ha spinto la maggior
parte degli istituti di credito a ridurre drasticamente gli impieghi di
capitale nei confronti delle famiglie e delle imprese, soprattutto quelle
considerate più a rischio in una fase di recessione economica. La
riduzione dei finanziamenti da parte delle banche rappresenta un problema per
tutte le aziende, ma risulta inevitabilmente più drammatica per quelle imprese
che finanziavano quasi totalmente la propria attività con il debito bancario,
operando con un capitale proprio ridotto al minimo. Appare allora inevitabile
intervenire con una ricapitalizzazione dell'impresa. L'aumento del capitale sociale La
prima forma di ricapitalizzazione è l'aumento del capitale sociale. Nella
s.r.l. l’aumento del capitale sociale rappresenta una modifica dell’atto
costitutivo, e quindi deve essere deliberata dall’assemblea dei soci
con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, salvo che lo
statuto preveda una maggioranza più elevata. La delibera di aumento del
capitale prevede le modalità e i termini per la sottoscrizione, che non
possono essere inferiori a trenta giorni dalla comunicazione ai soci. La
delibera stabilisce anche l’importo dell’eventuale sovrapprezzo, cioè
la somma che deve essere versata in più rispetto al valore nominale delle
quote, per adeguarlo al loro valore effettivo. Chi sottoscrive l’aumento di
capitale deve versare contestualmente nelle casse sociali almeno il 25% del
capitale sottoscritto, e l’intero sovrapprezzo. Se l’atto costitutivo lo
consente, anche in sede di aumento del capitale è possibile conferire qualsiasi
elemento suscettibile di valutazione economica: beni mobili o immobili,
crediti. L’aumento di capitale non può essere attuato (ma può essere
deliberato) fino a che i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati
integralmente eseguiti. Gli amministratori devono depositare nel registro delle
imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito,
entro trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione. Se l’aumento del capitale
non viene interamente sottoscritto nel termine stabilito, resta efficace per la
parte sottoscritta solo se la delibera lo ha espressamente previsto. In
caso di aumento del capitale sociale, ciascuno dei soci ha il diritto di
opzione, cioè il diritto di sottoscrivere l’aumento in proporzione alla
quota da lui posseduta. In questo modo il peso di ciascun socio rimane
invariato. La delibera di aumento del capitale può però prevedere che la
parte eventualmente rimasta non sottoscritta dai soci sia offerta in
sottoscrizione agli altri soci o a terzi. L’assemblea che delibera
l’aumento del capitale sociale può anche escludere il diritto di opzione,
stabilendo che le quote di nuova emissione siano offerte direttamente a terzi,
ma solo se l’atto costitutivo prevede espressamente questa possibilità.
In questo caso il socio che non ha dato il proprio consenso alla delibera ha diritto
di recedere dalla società. Il diritto di opzione non può mai essere
escluso quando l’aumento è deliberato in conseguenza di perdite che hanno
ridotto il capitale al di sotto del minimo legale. Ricordiamo anche che l’atto
costitutivo può attribuire all’organo amministrativo la facoltà di aumentare
il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. L’aumento
del capitale sociale può essere anche gratuito, quando l’assemblea
delibera di imputare a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi
speciali iscritti in bilancio. In questo caso i soci non devono eseguire alcun
versamento, e la quota di partecipazione di ciascuno resta proporzionalmente
invariata. I finanziamenti dei soci I
finanziamenti dei soci alla società sono uno strumento ampiamente utilizzato
per fare affluire nella società nuove risorse finanziarie senza
ricorrere a un formale aumento del capitale sociale. Come abbiamo visto,
accade frequentemente che la s.r.l. sia costituita con il capitale minimo di
10.000 euro, e i soci forniscano successivamente alla società i maggiori mezzi
necessari per l’esercizio dell’attività a titolo di finanziamento. Il
legislatore ha però ritenuto che nelle piccole e medie imprese i soci facciano
troppo spesso ricorso al finanziamento soci anziché apportare capitale di
rischio. Conformemente a quanto previsto nella maggior parte degli Stati
europei, le nuove norme introdotte con la riforma del 2004 stabiliscono dunque
che il rimborso dei finanziamenti eseguiti, in qualsiasi forma, dai soci può
avvenire solo quando sono stati pagati gli altri creditori, e in caso di fallimento
l’eventuale rimborso avvenuto nell’anno precedente deve essere restituito.
Queste regole valgono solo per i finanziamenti concessi dai soci in un momento
in cui l’indebitamento della società risulta eccessivo rispetto al
patrimonio netto, anche in considerazione del tipo di attività esercitato, o
comunque quando la situazione finanziaria della società richiederebbe un
conferimento a titolo di capitale. Si tratta però di criteri piuttosto
vaghi, e la situazione delle piccole e medie imprese italiane, spesso
sottocapitalizzate e dipendenti dal credito bancario, rende probabile
un’applicazione pressoché generalizzata delle nuove regole. Con
queste norme il legislatore vuole evitare che i soci si sottraggano al rischio
d’impresa apportando alla società un finanziamento quando sarebbe necessario
conferire un maggiore capitale sociale. Le nuove regole sono state dettate
specificamente per le s.r.l., ma alcuni ritengono che possano essere
applicate, in via interpretativa, anche alle società costituite nella forma di
s.p.a., almeno quando sono rappresentative di una realtà imprenditoriale simile
a quella tipica della s.r.l., cioè un’impresa di dimensione media o piccola
con una base sociale ristretta. Le
modalità con cui possono avvenire i finanziamenti da parte dei soci sono
essenzialmente due. Il finanziamento in conto capitale è un versamento
eseguito dai soci e acquisito definitivamente dalla società, che non è
tenuta a pagare alcun interesse. Il socio che ha eseguito il finanziamento in
conto capitale non ha il diritto di chiederne la restituzione.
Naturalmente, pur mancando un obbligo in tal senso, è possibile che la società
deliberi la restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di
distribuzione delle riserve disponibili risultanti dal bilancio. La
restituzione, però, deve avvenire necessariamente in proporzione alle quote di
capitale sottoscritto, anche se i finanziamenti sono stati eseguiti in modo
difforme. La società può impiegare le somma ricevute dai soci per eseguire
investimenti, per coprire delle perdite, o anche imputarle alla successiva
sottoscrizione di un vero e proprio aumento del capitale sociale. Quando il
versamento dei soci è preordinato proprio a questa operazione, si parla più
propriamente di versamento in conto futuro aumento di capitale, a cui peraltro
la giurisprudenza applica la stessa disciplina. Il
socio, naturalmente, può anche concedere alla società un vero e proprio
prestito, comportandosi come qualsiasi terzo. In questo caso non si tratta
più di capitale di rischio, ma di un vero e proprio credito del socio verso
la società, che dovrà essere restituito alla scadenza prevista, e che può
anche essere produttivo di interessi, come un vero e proprio mutuo. La legge
pone però delle limitazioni ben precise, per evitare che si verifichi, da parte
della società, una raccolta del risparmio non autorizzata. Il socio che fa il
prestito alla società deve essere titolare di almeno il 2% del capitale
sociale, e essere socio da almeno tre mesi. Inoltre l’atto
costitutivo deve prevedere espressamente la possibilità di ricevere
finanziamenti dai soci. Nella
pratica appare spesso difficile stabilire se il socio abbia voluto eseguire un
versamento in conto capitale o concedere un prestito alla società, a causa
dell’utilizzo di terminologie imprecise. In tal caso la giurisprudenza tiene
conto del concreto atteggiarsi del rapporto e delle finalità che è diretto a
soddisfare. La previsione di interessi rivela senza dubbio che si tratta di un
mutuo, mentre la proporzionalità tra le quote sociali e le somme versate fa
propendere per il versamento in conto capitale. La
distinzione tra le due ipotesi è importante anche per quanto riguarda l'imposta
di registro. Il finanziamento in conto capitale non è soggetto ad alcuna
imposta. Si paga l'imposta di registro fissa (168 euro) solo se
successivamente si delibera il passaggio a capitale del finanziamento, oppure la
restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di distribuzione delle
riserve disponibili risultanti dal bilancio. Il prestito concesso alla società
dal socio è invece soggetto all'imposta di registro con l’aliquota del
3% (art. 9 parte I Tariffa d.P.R. 131/1986). L'esenzione, infatti, si
applica soltanto ai finanziamenti in conto capitale, ovvero senza obbligo di
restituzione, perché solo quelli risultano equiparati, ai fini fiscali, al
conferimento nella società di capitale di rischio. Per evitare la tassazione
immediata si può però concordare il prestito mediante scambio di lettere
raccomandate tra il socio e la società, da registrare solo in caso d'uso. Per
quanto riguarda le imposte sul reddito, per evitare che i finanziamenti dei
soci, di qualsiasi tipo, siano considerati produttivi di interessi (sui quali i
soci dovrebbero pagare le tasse) occorre inserire nel bilancio la causale "Debiti
verso soci per finanziamenti infruttiferi". Oggi
la legge consente anche alla s.r.l. l’emissione di obbligazioni, cioè titoli
rappresentativi di un diritto di credito nei confronti della società, in
precedenza riservata alle società per azioni. Ci sono però alcune limitazioni.
Anzitutto questi titoli possono essere sottoscritti solo da investitori
professionali soggetti a vigilanza, cioè sostanzialmente dalle banche. La
società non potrà dunque trovare gli investitori disposti a fargli credito ed
emettere direttamente le obbligazioni, ma dovrà necessariamente passare
attraverso una banca che sottoscriva le obbligazioni emesse e si occupi della
loro collocazione sul mercato. In questo caso, però, la banca risponde della
solvenza della società nei confronti degli acquirenti, a meno che si tratti
di altri investitori professionali, che avrebbero potuto sottoscrivere
direttamente i titoli fin dall’inizio, oppure di soci della medesima società
emittente. Questo
obbligo della banca di farsi garante del rimborso delle obbligazioni rende il
suo intervento piuttosto oneroso (è come se la banca rilasciasse una
fideiussione) e ne limita la possibilità di utilizzo alle sole società dotate
di solide garanzie patrimoniali. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per le
emissioni obbligazionarie destinate alla sottoscrizione dei soci, ove la
banca non è tenuta a fornire alcuna garanzia, e si limita a fare da
intermediario nell’emissione dei titoli. Questa ipotesi potrebbe avere
successo nella pratica, se ne derivassero vantaggi fiscali per i soci. Ricordiamo
comunque che la possibilità di emettere obbligazioni deve essere espressamente
prevista nell’atto costitutivo, che deve precisare se la relativa
competenza spetta ai soci o all’organo amministrativo. Questa clausola è
ormai abituale negli statuti di s.r.l., dopo l'adeguamento alla riforma del
2004. |