Notaio Paolo Tonalini Stradella (PV) - Via Dallagiovanna 19 - Tel. 0385-48564 (sede) - notaio@tonalini.it - PAVIA - Viale C. Battisti 17 - Tel. 0382-530207 (uff.sec.) |
|
|
AssociazioniLe
associazioni sono enti costituiti da più persone per uno scopo ideale o
altruistico, che si contrappone allo scopo di lucro proprio delle società.
Quando un’attività viene svolta per ottenere un vantaggio economico per gli
associati, indipendentemente dalla denominazione assunta, non abbiamo
un'associazione ma una società di fatto. La legge prevede la possibilità per
le associazioni di ottenere un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato o
delle Regioni, acquistando così a tutti gli effetti la personalità giuridica. In pratica, trattandosi di un procedimento
lungo e dispendioso, sono poche le associazioni che vi ricorrono. La quasi
totalità delle associazioni sono dunque associazioni
non riconosciute. L'unico vantaggio del riconoscimento è la mancanza di una
responsabilità personale dei soci per le obbligazioni contratte in nome
dell'associazione (autonomia patrimoniale perfetta). Questo non rappresenta un
grosso problema, trattandosi comunque di attività non commerciali, e in
considerazione dei fatto che la responsabilità personale non grava su tutti
i soci, ma solo su coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(di solito gli organi direttivi), quindi ciascuno ha la possibilità di valutare
direttamente gli impegni che sta assumendo. Le altre limitazioni per le
associazioni non riconosciute sono venute meno, essendo ormai riconosciuta anche
la facoltà di acquistare beni immobili. La
costituzione di un'associazione non riconosciuta richiede solo l'accordo tra i
soci, che devono individuare lo scopo, la denominazione, la sede, fissare
l'ammontare delle quote associative (di solito versate annualmente) ed eleggere
l'organo direttivo dell'associazione, di solito un consiglio composto da almeno
tre componenti (il presidente, che rappresenta l'associazione verso i terzi, il
segretario e il tesoriere). E' anche opportuno prevedere i modi di funzionamento
dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo (convocazioni, maggioranze per
le deliberazioni), la verbalizzazione delle relative riunioni (mediante la
tenuta di appositi libri) e la gestione del fondo comune dell'associazione, con
la redazione di un bilancio annuale. Al di là di un'espressa previsione
legislativa, è dunque opportuno sottoscrivere un atto
costitutivo e uno statuto. Questo
dovrà contenere anche alcune clausole specificamente richieste dalla legge se,
nello svolgimento delle attività associative, si intende usufruire delle
agevolazioni fiscali. Sono clausole che assicurano l'effettiva democraticità
della struttura e l'assenza di qualsiasi fine di lucro. Nonostante l'assoluta
libertà di forma prevista dalla legge, l'opportunità di stipulare l'atto
costitutivo in forma scritta e di ricorrere alla consulenza di un professionista
esperto, fa sì che di solito la costituzione delle associazioni non
riconosciute avvenga con un atto pubblico notarile, che consente di
documentare nel modo migliore, anche nei confronti dei terzi e dei pubblici
uffici, l'esistenza dell'associazione, le sue finalità e le norme che ne
regolano il funzionamento. Uno
statuto a prova di fisco
Le
quote o i contributi associativi che gli associati versano periodicamente
all'associazione per finanziarne l'attività istituzionale non sono soggetti
a imposte. Se
invece l'associazione, in attuazione degli scopi istituzionali, incassa corrispettivi
specifici per i beni che cede o i servizi che fornisce agli associati o ai
soci di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte
di un’unica organizzazione locale o nazionale, queste somme sono esenti
dalle imposte sul reddito e dall'iva soltanto se lo statuto dell'associazione
contiene alcune clausole previste dalla legge (art. 148 del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi e art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e l'associazione
ha trasmesso all’Agenzia delle entrate il modello EAS, reperibile sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it (art. 30, comma 1, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Il
modello EAS deve essere trasmesso in via telematica entro 60 giorni dalla
costituzione dell'associazione, e le successive variazioni devono essere
segnalate entro il 31 marzo dell'anno successivo. E'
il caso delle associazioni che, oltre a incassare dai soci le quote associative
annuali, hanno dei proventi derivanti dalla vendita di beni di qualsiasi
genere, oppure dalle iscrizioni alle manifestazioni da esse organizzate.
In mancanza dei requisiti, o in caso di mancata trasmissione del modello EAS, le
somme incassate concorrono alla formazione del reddito dell’associazione, su
cui devono essere pagate le imposte. Le imposte devono sempre essere pagate
sulle somme incassate da chi non è associato. Le
clausole obbligatorie riguardano: - il divieto di distribuire utili
o avanzi di gestione in qualsiasi forma; - la devoluzione del patrimonio, in
caso di scioglimento, a un ente con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità; - la disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione all'associazione; - l’attribuzione del diritto di voto a
tutti i soci maggiorenni per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; -
l’obbligo di redigere e approvare ogni anno un rendiconto economico e
finanziario; - la libera eleggibilità degli organi amministrativi; - la sovranità
dell’assemblea dei soci e la pubblicità delle convocazioni e delle
deliberazioni dell’assemblea; - il divieto di trasferire la posizione
di socio ad altri, salvo che nel caso di successione a causa di morte. Le
associazioni che svolgono la propria attività istituzionale esclusivamente a
favore degli associati, i quali versano soltanto le quote o i
contributi associativi annuali, non sono obbligate a inserire queste
clausole nello statuto. In tal caso, infatti, l’attività svolta
dall'associazione non è mai considerata commerciale, e le somme versate dagli
associati non sono considerate come reddito ai fini fiscali. E' però importante
che lo statuto venga adeguato, e il modello EAS venga trasmesso, prima di
svolgere qualsiasi attività che preveda il pagamento di un corrispettivo specifico,
per esempio una manifestazione sportiva che preveda un corrispettivo per
l’iscrizione. Ricordiamo che la modifica dello statuto deve essere deliberata
dall’assemblea straordinaria con le modalità previste nell’atto
costitutivo. Regole particolari sono dettate per le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, e le associazioni religiose. |