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Le Novità del Decreto Anticrisi 2009Il cosiddetto "decreto anticrisi" (d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009) ha introdotto alcune novità per i mutui ipotecari "prima casa", che riguardano sia i mutui a tasso variabile già stipulati, sia i nuovi mutui contratti a partire dal 2009. Un pacchetto di interventi destinati a contrastare il caro-mutui, a cui si accompagna una norma introdotta nel cosiddetto "decreto antisfratti", che consente di aiutare anche chi non riesce più a pagare le rate del mutuo.
Tetto al 4% per i vecchi mutui a
tasso variabile
La
più importante, tra le novità per i mutui prima casa introdotte dal decreto
anticrisi, è quella che fissa un vero e proprio "tetto massimo" alle
rate da pagare nel 2009 per i mutui prima casa a tasso variabile. Si tratta di
un vero e proprio intervento statale in aiuto dei mutuatari, perché la
differenza tra l'importo delle rate a carico del mutuatario, determinato in base
alle nuove norme, e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni
contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato, che rimborserà le
banche con modalità ancora da definire. Dunque
i mutui a tasso variabile stipulati da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008,
possono beneficiare per tutte le rate in scadenza nell'anno 2009 di un limite
massimo nel tasso di interesse. Questa agevolazione si applica solo ai mutui
stipulati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione
principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastale A1, A8
e A9). Per questi mutui, l'importo delle rate è calcolato con riferimento al
maggiore tra il 4 per cento e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione
del contratto. Il tetto del 4%, dunque, vale solo per chi ha sottoscritto il
mutuo a un tasso iniziale inferiore. Se il tasso iniziale era superiore, si
considera come tetto massimo lo stesso tasso iniziale. In pratica, se il tasso
iniziale del mutuo era più alto del 4 per cento già alla stipula del
contratto, è quello il tetto da applicare nel 2009, se invece era più basso,
vale il limite del 4 per cento. In concreto, il tasso del 4 per cento dovrebbe
quindi applicarsi ai mutui stipulati tra l'inizio del 2003 e la metà del 2006,
perché prima e dopo questo periodo i tassi iniziali erano generalmente più
alti. restano esclusi dall'agevolazione, inoltre, i mutui contratti a partire
dal primo novembre 2008. Il Ministero dell'Economia, chiarendo un dubbio
interpretativo, ha precisato che al tetto del 4 per cento non devono essere
aggiunti spread, spese o altre maggiorazioni, come confermato anche dalla legge
di conversione del decreto anticrisi. Naturalmente questo criterio vuole essere
un'agevolazione, quindi non si applica nel caso in cui le condizioni
contrattuali determinano una rata di importo inferiore. La norma parla di
"mutui a tasso non fisso", quindi si applica anche ai mutui che
prevedono l'alternativa tra tasso fisso e variabile, se al 31 ottobre 2008 si
trovavano in un periodo di applicazione del tasso variabile. E' inoltre
espressamente previsto che l'agevolazione si applichi anche ai mutui già
oggetto di rinegoziazione secondo il cosiddetto decreto Tremonti, che aveva
consentito di allungare la durata dei mutui a tasso variabile, per ridurre
l'importo della rata mensile. L'attuale
situazione del tassi di interesse, che sono tornati a scendere dopo un periodo
di continuo aumento, rende meno importante la fissazione del tetto al 4%. Oggi,
infatti, con l'Euribor sotto al 2%, e in discesa verso i minimi storici, è
difficile che il tasso applicato ai mutui a tasso variabile risulti superiore al
limite massimo. Ciò potrebbe avvenire solo in presenza di uno spread molto
elevato. La garanzia dell'intervento statale, però, rappresenta
un'assicurazione molto importante per la tranquillità di chi aveva visto
crescere notevolmente la rata mensile. I tassi di interesse, infatti, variano
continuamente, e presto o tardi torneranno a crescere. Almeno per il 2009 questo
rischio non ci sarà. Sono
stati invece esclusi da ogni aiuto statale i mutui a tasso fisso, e ciò ha già
suscitato numerose polemiche. Arriva il Mutuo Indicizzato al Tasso Bce
Il
cosiddetto "decreto anticrisi", oltre a contrastare il problema del
caro-mutui legato all'aumento dei tassi di interesse (poi rientrato, almeno per
il momento, grazie alla ridiscesa dei tassi) si è preoccupato di favorire anche
i cittadini che hanno intenzione di stipulare un nuovo mutuo. Dal
primo gennaio scorso è dunque entrata in vigore un'altra novità per i mutui
prima casa. Più precisamente, per i mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto
dell'abitazione principale, stipulati a partire dal primo gennaio 2009, le
banche devono consentire al mutuatario di scegliere il parametro di riferimento
per la variabilità del mutuo: non solo il classico euribor, nelle sue varianti
(a un mese, a tre mesi, etc.), ma anche il tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale della Banca centrale europea (art. 2 del d.l.
185/2008 come risultante dalla legge di conversione n. 2/2009). La Banca
d'Italia ha dettato le nuove regole a cui le banche dovranno attenersi per
fornire le informazioni ai clienti. In particolare le banche dovranno indicare
il parametro di riferimento del mutuo e il suo valore al momento della proposta. Non
si tratta di una norma di tutela temporanea (come quella sul tetto degli
interessi al 4% sui vecchi mutui, che vale solo per l'anno 2009), ma di una
norma "a regime", che si applica da qui in avanti, senza una scadenza. Avere
una possibilità di scelta è sempre, di per sè, un vantaggio. Ciascuno di noi
dovrà poi fare le proprie valutazioni e decidere a quale parametro di
riferimento vuole legare il proprio mutuo, se preferisce il tasso variabile. Non
dobbiamo però credere che fare riferimento al tasso Bce anziché all'euribor
rappresenti necessariamente un'agevolazione. La scelta tra le due alternative
(Bce e euribor) dipende dall'andamento del tasso e dallo spread proposto dalle
banche per ciascuna delle due soluzioni. Sulla futura evoluzione dei tassi si
possono fare delle previsioni, più o meno attendibili, ma non possiamo sapere
cosa succederà nei venti o trent'anni di durata del mutuo. Lo spread, invece,
è un elemento concreto che possiamo valutare. Le nuove norme prevedono che il
tasso complessivo applicato ai mutui parametrati al tasso Bce sia in linea con
quello delle altre forme di indicizzazione offerte. Ciò significa che
inizialmente le rate saranno simili tra loro, ma in futuro potranno
differenziarsi anche di molto, in base all'andamento relativo dell'euribor e del
tasso Bce. Oggi
il tasso Bce è al 2%, ed è prevista un'ulteriore riduzione ai primi di marzo.
L'euribor, invece, nelle sue diverse varianti, è già sceso al di sotto del 2%,
anticipando le previsioni del mercato. Ricordiamo però che fino ad alcuni mesi
fa l'euribor era molto più alto del tasso Bce. Se si ripetesse uno scenario del
genere, la scelta del tasso Bce si rivelerebbe conveniente. Ma potrebbe
succedere anche il contrario. In realtà non possiamo sapere cosa succederà,
quindi la scelta rappresenta comunque una scommessa. L'unica cosa certa è che
il mutuo legato al tasso Bce è più trasparente, perché il tasso è fissato
ufficialmente dalla Banca centrale europea ed è facile conoscerlo, mentre
l'euribor varia continuamente, secondo le condizioni del mercato interbancario (è
il tasso al quale le banche si prestano i soldi tra loro). Mutui,
Portabilità Senza Spese
Il
decreto anticrisi ha ribadito che i mutuatari non devono sostenere spese per le
operazioni di portabilità del mutuo attuate mediante surrogazione dell'ipoteca.
Questo principio, già presente nelle intenzioni del legislatore fin dal decreto
Bersani, non era stato formulato chiaramente nelle norme, e ciò aveva lasciato
spazio a interpretazioni differenti. Se pure la maggior parte delle banche aveva
accettato di farsi carico delle spese dell'operazione, non erano mancati
tentativi di ribaltare in tutto o in parte il costo sul cliente. Il legislatore
ha quindi ritenuto opportuno ritornare sull'argomento, stabilendo che "le
banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità
connesse (...), non applicano costi di alcun genere, anche in forma
indiretta, nei riguardi dei clienti" (art. 2 comma 1-bis del d.l.
185/2008 come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione
n. 2/2009). Anche
il notariato ha offerto il proprio contributo per affrontare il problema del
caro-mutui. In seguito alla disponibilità espressa dalla categoria, il decreto
anticrisi ha dunque previsto l'intervento gratuito del notaio nella forma più
semplificata di surrogazione dell'ipoteca. Pertanto gli atti di consenso
alla surrogazione di mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale fino al 29
gennaio 2009, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun
onorario e con il solo rimborso delle spese. La
banca potrà dunque presentare al notaio il testo dell'atto di consenso alla
surrogazione dell'ipoteca, chiedendogli di autenticare esclusivamente la firma
del debitore, e consegnandogli la quietanza rilasciata dal creditore e il nuovo
contratto di mutuo, che devono risultare da atto avente data certa (art. 1202
c.c.). Per questa attività il notaio non applicherà alcun onorario, ma
solo il rimborso delle spese (a carico della banca). Ricordiamo
che l'annotazione della surrogazione deve essere eseguita d’ufficio dal
Conservatore dei Registri Immobiliari sulla base della presentazione, da parte
del soggetto interessato, del titolo e di una semplice richiesta scritta (Circolare
Agenzia del Territorio n. 9/2007). In questo scenario, dunque, l'intervento del notaio è ridotto al minimo, perché si limita a verificare l'identità del debitore al fine della surroga, e la legalità dell'operazione. Si perde, quindi, il valore aggiunto che accompagna normalmente l'intervento del notaio, che nel caso del mutuo sta nella verifica puntuale della proprietà del bene concesso in ipoteca, e dell'assenza di altre ipoteche o formalità pericolose, mediante l'esame dei registri immobiliari per almeno un ventennio. E' dunque probabile che la banca continui a chiedere al notaio di svolgere ulteriori attività, e in particolare di autenticare (o stipulare per atto pubblico) anche il nuovo mutuo e la quietanza del creditore, e magari anche di eseguire le visure ipotecarie ventennali, non potendo fare affidamento sugli accertamenti eseguiti al momento dell'originaria iscrizione dell'ipoteca. In tal caso, continueranno ad applicarsi gli onorari ordinariamente dovuti, che saranno a carico della banca richiedente, trattandosi di attività non strettamente necessarie per l'operazione, ma destinate a tutelare la banca stessa. Il cliente non dovrà comunque sostenere alcuna spesa. L'Aler può aiutare chi non paga il
mutuo
Un
aiuto per chi non riesce più a far fronte alle rate del mutuo ipotecario, e
quindi è destinato a perdere la proprietà della casa offerta in garanzia,
potrebbe arrivare anche dall'Aler, l'Azienda Lombarda per l'Edilizia
Residenziale (ex Istituto Autonomo per le Case Popolari, variamente denominato
in altre regioni). Una nuova legge, infatti, consente all'Aler di acquistare la
proprietà degli immobili occupati a titolo di abitazione principale da un
mutuatario insolvente, e quindi sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o
concorsuale. Subito dopo l'acquisto, l'Aler concederà l'alloggio in locazione,
a canone agevolato, all'ex mutuatario che lo occupa come abitazione principale.
Lo prevede la legge 18 dicembre 2008, n. 199, che ha inserito l'articolo
1-quater nel d.l. 20 ottobre 2008, n. 158 (il cosiddetto decreto
antisfratti), al momento della sua conversione in legge. Un altro aiuto
introdotto dal legislatore per fare fronte alle difficoltà, da parte di molti
soggetti, a pagare le rate dei mutui contratti negli scorsi anni, difficoltà
che si prevede aumentino per l'aggravarsi della crisi economica. L'acquisto
degli alloggi da parte dell'Aler consentirà ai mutuatari, destinati a perdere
la proprietà a causa dell'azione esecutiva, di continuare ad occupare
l'abitazione come inquilini, pagando un canone agevolato, con facoltà di
riacquistare l'immobile alla scadenza del contratto di locazione, secondo le
modalità previste dalla legislazione regionale. L'intervento dell'Aler andrà
anche a vantaggio delle banche, che non dovranno attendere i tempi lunghi
dell'esecuzione immobiliare, e favorirà quindi la liquidità del sistema
creditizio, oggi più che mai essenziale. L'acquisto
è una facoltà, e non un obbligo, per l'Aler, che potrà decidere di
avvalersene a propria discrezione, in presenza di tre requisiti. Gli immobili
devono: a) essere occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario
insolvente (e ciò ne limita l'applicazione ai mutui contratti da persone
fisiche); b) essere sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale;
c) avere le caratteristiche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e
comunque non rientrare nelle categorie catastali A/1 e A/2). Non sono previsti,
invece, limiti di reddito o altre caratteristiche soggettive per il mutuatario
che beneficia dell'intervento dell'Aler. L'acquisto
deve avvenire con risorse proprie dell'ente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ma all'atto si applicano le agevolazioni fiscali
previste per l'acquisto della prima casa di abitazione (imposta di registro al
3% e imposte ipotecarie e catastali fisse, di 168 euro ciascuna). Il
canone che dovrà pagare l'inquilino per continuare a occupare l'alloggio come
abitazione principale è determinato in misura del 70 per cento del canone
concordato per i contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma comunque non inferiore al
canone di edilizia residenziale pubblica vigente nella regione. La legge prevede
infine, con una disposizione che dovrà essere chiarita, che il canone
corrisposto per la locazione "è computabile a parziale restituzione delle
somme pagate" dall'Aler per l'estinzione del mutuo e degli oneri accessori. |