L’imprenditore agricolo professionale (Iap)

La qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) ha sostituito la precedente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
Per essere considerato imprenditore agricolo professionale occorrono oggi tre requisiti:
- essere in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo, come previsto dalle norme dell’Unione Europea (regolamento n. 1257/1999);
- dedicare alle attività agricole, direttamente o attraverso la partecipazione a una società, almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricavare dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro, anche come socio o amministratore di società agricole.
Ai fini del calcolo del reddito globale da lavoro si prevede espressamente che siano escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ma anche le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche o in associazioni ed enti operanti nel settore agricolo.
Per l’imprenditore agricolo che opera nelle zone svantaggiate indicate dall’Unione Europea i requisiti si riducono a un quarto del tempo di lavoro complessivo e un quarto del reddito globale da lavoro.
La presenza dei requisiti viene accertata dalle Regioni. Chi aveva già la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale può ottenere immediatamente quella di Iap, dato che i requisiti sono meno restrittivi. Le regole attuali, infatti, consentono di ottenere più facilmente la qualifica di Iap rispetto a quanto era in precedenza previsto per quella di imprenditore agricolo a titolo principale, per la quale era necessario ricavare almeno i due terzi del proprio reddito personale dall’esercizio dell’attività agricola, e dedicare a tale attività almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.
All’imprenditore agricolo professionale, a condizione che sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, spettano tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie che in precedenza erano riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno. Ciò significa che anche gli Iap possono usufruire, per l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (Ppc).
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni agricoli spettano anche a chi non ha ancora ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbia già presentato la domanda all'ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione, e si sia iscritto alla gestione previdenziale; la qualifica deve essere ottenuta entro ventiquattro mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.
Agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'Inps spetta il diritto di prelazione agraria per l’acquisto del fondo confinante (art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817), mentre il diritto di prelazione per l'acquisto dei terreni condotti in affitto o confinanti non spetta agli imprenditori agricoli professionali ma resta una prerogativa esclusiva dei coltivatori diretti e delle società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto.

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