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L'agenzia immobiliareL'accordo tra venditore e acquirente per la
compravendita della casa viene spesso raggiunto con l'intervento di un'agenzia
immobiliare. La funzione principale dell'agente immobiliare è quella
propria del mediatore, e consiste dunque nel mettere in contatto il venditore
con i possibili acquirenti, per favorire la conclusione del contratto.
L'agente immobiliare è obbligato a comunicare alle parti tutte le informazioni,
conoscibili con l'ordinaria diligenza, che possono incidere sull'accordo. Quando ci rivolgiamo a un'agente immobiliare è
importante poter contare sulla sua serietà e preparazione. La sua
assistenza può essere fondamentale in tutte le fasi dell'operazione. Per
contro, finire nelle mani sbagliate ci potrebbe costare molto caro. Prima di
rivolgersi a un'agenzia è quindi opportuno raccogliere qualche informazione,
preferibilmente da amici o conoscenti che già se ne sono avvalsi. In ogni
caso teniamo presente che tutti gli agenti immobiliari devono essere iscritti
al ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di
Commercio. Per l'iscrizione al ruolo è necessario aver frequentato un corso e
aver superato un esame di abilitazione, e ciò è garanzia di un livello minimo
di preparazione. Chi non è iscritto al ruolo non può esercitare l'attività
di mediatore, non ha diritto al pagamento della provvigione ed è
soggetto a sanzioni. L'iscrizione al ruolo risulta dal tesserino che
l'agente immobiliare deve mostrare ai clienti su richiesta. Un altro aspetto molto importante per valutare la
serietà di un'agenzia immobiliare è la capacità di fornire un servizio
completo che va oltre il semplice raggiungimento dell'accordo tra acquirente
e venditore e la firma del compromesso. Le agenzie più qualificate assistono le
parti in tutte le fasi dell'operazione, fino ad arrivare alla stipula del
rogito, e spesso collaborano fin dall'inizio con il notaio, per garantire
l'esecuzione di tutte le verifiche prima ancora del contratto preliminare e
consigliare al meglio le parti sugli aspetti giuridici e fiscali, per evitare
sorprese al momento del rogito. Altri elementi di cui tenere conto per la
scelta dell'agenzia possono essere l'appartenenza a una rete organizzata o
l'iscrizione a un'associazione di categoria. L'agenzia ha diritto a ricevere un compenso sia
dal venditore sia dall'acquirente, quando viene raggiunto l'accordo sulla
compravendita. Il diritto al compenso, chiamato provvigione, spetta
all'agente immobiliare anche in mancanza di un incarico scritto, ma è sempre
opportuno formalizzare un accordo. La provvigione si calcola in percentuale
sul prezzo concordato per la vendita. La legge non fissa la percentuale, che
è lasciata alla libera contrattazione tra le parti. Se non c'è stato un
accordo diverso, la provvigione è dovuta nella misura prevista dagli usi
raccolti dalla Camera di commercio (di solito il 3%, sia dal venditore sia
dall'acquirente). La provvigione viene spesso pagata alla firma del
compromesso, ma si può accordarsi per pagarla al rogito. L'agenzia ha diritto
alla provvigione per il semplice fatto di avere messo in contatto il venditore e
l'acquirente, se l'affare viene concluso, quindi deve essere pagata anche se
il contratto viene stipulato dalle parti separatamente, in un momento
successivo (fino a un anno dopo la scadenza dell'incarico, o comunque
dall'intervento del mediatore, in mancanza di un incarico formale). In ogni
caso, se dopo la firma del compromesso una delle parti non rispetta gli obblighi
assunti e l'affare sfuma per colpa sua, questa deve comunque pagare l'agenzia
immobiliare. L'incarico di vendita affidato all'agenzia
immobiliare può essere con o senza esclusiva. Se è presente una clausola di
esclusiva, deve prevedere un termine ragionevole (non più di sei
mesi, fatte salve situazioni particolari). In questo caso, il proprietario
della casa deve sapere che dovrà pagare l'agenzia anche se trova
l'acquirente da solo o con l'intervento di un altro intermediario. Inoltre,
se la casa non viene venduta nel termine previsto, l'agenzia ha diritto al
rimborso delle spese sostenute (per esempio, per pubblicizzare la casa in
vendita), a meno che ciò sia stato espressamente escluso al momento
dell'incarico. Dal 1 gennaio 2007 gli agenti immobiliari sono
obbligati a registrare tutte le scritture private non autenticate di natura
negoziale stipulate a seguito della loro attività (tra cui i contratti
preliminari di compravendita), e sono responsabili "in solido"
delle imposte dovute (dunque tenuti a pagare di tasca propria le imposte
eventualmente non pagate dalle parti). La formulazione della norma fa sì che
gli agenti immobiliari siano obbligati a registrare il compromesso anche
quando viene redatto dalle parti autonomamente, se l'accordo tra le parti è
stato raggiunto con il loro intervento. L'obbligo, pertanto, si estende
anche ai compromessi sottoscritti presso lo studio del notaio, con la sola
eccezione di quelli autenticati dal notaio, per i quali è lui che deve
provvedere alla registrazione e trascrizione nei registri immobiliari. Venditore e acquirente devono dichiarare,
nell'atto notarile di compravendita, se si sono avvalsi di un mediatore per
la conclusione del contratto, e in tal caso devono fornire i dati
identificativi del titolare, se persona fisica, oppure la denominazione o
ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante o del soggetto
che ha operato per la società, il numero di partita Iva (o il codice
fiscale) del mediatore e il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari
in mediazione e la Camera di Commercio di riferimento del titolare oppure del
legale rappresentante o del soggetto che ha operato per la società. Deve
inoltre essere indicata da ciascuna delle parti la provvigione pagata e le
modalità di pagamento (assegno, bonifico oppure contanti, ma solo per le
somme inferiori a 12.500 euro). Tutte queste dichiarazioni devono essere rese
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(dichiarazione giurata). Se le parti dichiarano di essersi avvalse di un mediatore
non iscritto al ruolo, il notaio è tenuto a segnalarlo all'Agenzia delle
entrate di competenza, che provvederà a sanzionare l'esercizio abusivo
dell'attività. La dichiarazione è
fatta da ciascuna delle parti, quindi è possibile che l'acquirente dichiari
di essersi avvalso di un mediatore e il venditore no, o viceversa. In alcuni casi, infatti, gli accordi presi con il mediatore prevedono
che una delle parti non debba pagare alcuna provvigione. In caso di dichiarazione
omessa, incompleta o mendace si applica la sanzione amministrativa da 500
a 10.000 euro, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati ad accertamento di valore, e si applica la sanzione
penale prevista per il reato di falsità ideologica commessa da privato in
atto pubblico, cioè la reclusione fino a due anni (art. 483 codice
penale). Se all'atto intervengono procuratori o rappresentanti legali, la
sanzione si applica a loro e non al rappresentato (art. 2, comma 2, del
d.lgs. n. 472/1997). Dal primo gennaio 2007
le persone fisiche possono detrarre dalle imposte sul reddito il 19% delle
provvigioni pagate agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione
principale, con un limite massimo di mille euro. La detrazione può
quindi raggiungere al massimo 190 euro. La legge fa riferimento
all'abitazione principale, dunque non è necessario che per l'acquisto siano
state richieste le agevolazioni per la prima casa, ma è sufficiente che
l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione principale dell'acquirente
(residenza principale). L'Agenzia delle entrate ha precisato che mille euro è l'importo
massimo della provvigione per ciascun acquisto, e se la casa è
acquistata da più persone (per esempio marito e moglie) la provvigione deve
essere ripartita tra i comproprietari in base alle quote di comproprietà,
sempre entro il limite massimo complessivo di mille euro.
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