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Le imposte sui conferimenti

I conferimenti di denaro, aziende o beni mobili in sede di costituzione di una società oppure di aumento del capitale sociale sono soggetti all'imposta di registro fissa di 168 euro, indipendentemente dal loro valore, in conformità alla norme europee (fino al 31 dicembre 1999 erano soggetti a un’imposta proporzionale dell'1%). Restano invece soggetti all'imposta di registro proporzionale, oltre che alle normali imposte ipotecarie e catastali, i conferimenti aventi per oggetto beni immobili, nonostante l'Unione Europea abbia richiesto da tempo di equipararli agli altri conferimenti, e quindi di assoggettarli all'imposta fissa. Di fatto, il conferimento in società di beni immobili viene tassato con le stesse aliquote previste per la compravendita, pur trattandosi di un operazione ben diversa, effettuata per tutt'altra finalità. Tutti i conferimenti in società effettuati nell'esercizio di un'attività di impresa sono invece soggetti a IVA.

Una regola particolare è prevista per gli immobili compresi nel patrimonio di un'azienda (o di un ramo d'azienda) che viene conferita in società. L'azienda, infatti, è considerata dal legislatore nella sua unità, indipendentemente dalla natura dei singoli beni che la compongono, quindi l'imposta di registro si applica sempre in misura fissa,  anche in presenza di immobili. Inoltre, il conferimento di azienda è sempre escluso dall’applicazione dell'IVA, quindi è soggetto a imposta di registro anche se eseguito nell'esercizio di un'attività di impresa. Il conferimento di azienda risulta dunque un'operazione particolarmente conveniente, perché sconta sempre l'imposta di registro di 168 euro, a cui si aggiungono altri 336 euro per le imposte ipotecarie e catastali nel caso vi siano compresi immobili, indipendentemente dal loro valore.

 

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