Notaio  Paolo  Tonalini

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Impresa familiare

La collaborazione dei familiari all'attività esercitata dall'imprenditore può avvenire con modalità differenti, che vanno dalla partecipazione all'esercizio stesso dell'impresa, mediante la costituzione di una società, al semplice lavoro subordinato. Spesso, però, specialmente nel caso del coniuge e dei figli, manca una specifica regolamentazione del rapporto. Questo, fino al 1975, rendeva di fatto i familiari privi di ogni tutela nei confronti dell'imprenditore. La riforma del diritto di famiglia ha quindi introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'impresa familiare, che ricorre automaticamente quando un familiare presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa. Il lavoro prestato può essere di varia natura, ma deve riguardare l'attività di impresa. La giurisprudenza, infatti, ha precisato che il lavoro esclusivamente casalingo del coniuge non costituisce titolo sufficiente per la partecipazione all'impresa familiare.

Non è necessario uno specifico atto costitutivo dell'impresa familiare, salvo, come vedremo, agli effetti fiscali.

L'impresa familiare è stata tradizionalmente adottata nell'esercizio di attività commerciali (tipicamente, per la gestione di negozi, bar e ristoranti), ma può essere applicata anche alla gestione delle imprese agricole, le quali in precedenza adottavano spesso la forma della comunione tacita familiare, oggi ricondotta alla forma della società semplice.

Chi Collabora all’Impresa Familiare

Coniuge dell’imprenditore

Parenti dell’imprenditore

entro il terzo grado

(figli o discendenti, fratelli e sorelle, zii e nipoti, genitori, nonni e bisnonni)

Affini dell’imprenditore

entro il secondo grado

(cognati, suoceri, generi e nuore)

La partecipazione all'impresa è ammessa solo per i familiari più stretti dell'imprenditore, specificamente indicati dalla legge: il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli o discendenti, fratelli, zii e nipoti, nonni e bisnonni) e gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi e nuore).

Nonostante la partecipazione dei collaboratori, l'impresa familiare resta un'impresa individuale. Ciò significa che l'imprenditore rimane l'unico responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, e pertanto può prendere da solo tutte le decisioni relative alla gestione ordinaria dell'impresa.

I collaboratori hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa e agli incrementi dell'azienda (per quanto riguarda sia i beni acquistati sia l'avviamento) in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni relative alla gestione straordinaria dell'impresa, agli indirizzi produttivi, alla destinazione degli utili e alla cessazione dell'impresa sono adottate dai familiari che partecipano all'impresa a maggioranza, che viene calcolata "per teste", cioè con un voto per ciascuno, indipendentemente dall'entità della sua partecipazione. Per le delibere non è richiesta alcuna particolare formalità.

In caso di cessione dell'azienda da parte dell'imprenditore i collaboratori hanno il diritto di prelazione.

Dal punto di vista fiscale, l'impresa familiare rappresenta un metodo efficace per dividere il reddito tra più soggetti, riducendo così l'aliquota applicata per le imposte dirette. Infatti, fermo restando che l'imprenditore deve conseguire almeno il 51% del reddito, la parte rimanente viene attribuita ai collaboratori in base alla quantità e qualità del lavoro prestato in modo continuativo e prevalente, secondo le quote indicate nella dichiarazione dei redditi. Ricordiamo però che le norme fiscali richiedono che la costituzione dell'impresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio anteriore all'inizio del periodo d'imposta.